Art. 28.
                    Abbattimento alberi di olivo
    1.  Nei  casi  in  cui  non  ricorrano  vincoli  paesaggistici ed
idrogeologici  e'  consentito il taglio e l'estirpazione degli alberi
di olivo, fatti salvi gli impegni assunti a fronte dell'erogazione di
contributi  pubblici,  previa  comunicazione  al comune da inoltrarsi
almeno  trenta  giorni  prima  del taglio e dell'estirpazione ai fini
della  verifica da parte del comune della conformita' dell'intervento
con gli strumenti urbanistici.