Art. 29.
Registrazione   delle  denominazioni  di  origine  protetta  e  delle
                  indicazioni geografiche protette
    1.  Le  domande  di  registrazione delle denominazioni di origine
protetta  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
sono  inviate,  corredate  della documentazione relativa, alla giunta
regionale.
    2.  La  giunta  regionale,  con propria deliberazione, esprime il
parere  sulle domande di cui al comma 1 e le invia al Ministero delle
politiche agricole e forestali.