Art. 3.
              Anagrafe regionale delle aziende agricole
    1.  Per  gli  stessi  fini  di  cui  al  comma  1 dell'art. 1, e'
istituita  l'anagrafe  regionale delle aziende agricole, quale nucleo
del   S.I.A.R.T.   e   strumento   di  organizzazione  e  snellimento
dell'azione regionale.
    2.  L'anagrafe  delle  aziende  agricole  e'  organizzata  e resa
operativa con deliberazione della giunta regionale.
    3.  La  deliberazione della giunta regionale individua i dati che
sono inseriti nell'anagrafe; in particolare l'anagrafe contiene:
      a) le generalita' del titolare dell'azienda;
      b) il titolo giuridico di disponibilita' dei beni immobili;
      c) la consistenza fisica dei beni immobili;
      d) le colture e gli allevamenti praticati, nonche' le attivita'
connesse;
      e) i  dati  relativi  alle  richieste  ed  alle  concessioni di
finanziamenti regionali, nazionali, o comunitari.
    4. L'accesso all'anagrafe e' consentito:
      a) alla  pubblica  amministrazione  ed ai centri autorizzati di
assistenza  procedimentale,  di  cui  alla legge regionale 9 febbraio
1998,   n.  11,  "Norme  per  lo  snellimento  e  la  semplificazione
dell'attivita'  amministrativa  in  materia  di agricoltura, foresta,
caccia e pesca" limitatamente alle posizioni da essi trattate;
      b) all'imprenditore  agricolo,  o suo mandatario, limitatamente
alla propria posizione.
    5. L'anagrafe   delle   aziende  agricole  contiene  una  sezione
informativa,  nella quale sono inserite le informazioni relative alle
procedure  di  finanziamento  e  le  informazioni  utili  alla rapida
individuazione   delle   procedure  amministrative  rispondenti  alle
esigenze dell'utente.
    6. La   sezione  informativa  di  cui  al  comma  5  puo'  essere
consultata da tutti gli operatori, senza alcuna limitazione.