Art. 3. Anagrafe regionale delle aziende agricole 1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell'art. 1, e' istituita l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del S.I.A.R.T. e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale. 2. L'anagrafe delle aziende agricole e' organizzata e resa operativa con deliberazione della giunta regionale. 3. La deliberazione della giunta regionale individua i dati che sono inseriti nell'anagrafe; in particolare l'anagrafe contiene: a) le generalita' del titolare dell'azienda; b) il titolo giuridico di disponibilita' dei beni immobili; c) la consistenza fisica dei beni immobili; d) le colture e gli allevamenti praticati, nonche' le attivita' connesse; e) i dati relativi alle richieste ed alle concessioni di finanziamenti regionali, nazionali, o comunitari. 4. L'accesso all'anagrafe e' consentito: a) alla pubblica amministrazione ed ai centri autorizzati di assistenza procedimentale, di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11, "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attivita' amministrativa in materia di agricoltura, foresta, caccia e pesca" limitatamente alle posizioni da essi trattate; b) all'imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione. 5. L'anagrafe delle aziende agricole contiene una sezione informativa, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e le informazioni utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell'utente. 6. La sezione informativa di cui al comma 5 puo' essere consultata da tutti gli operatori, senza alcuna limitazione.