Art. 30.
            Integrazione della legge regionale n. 11/1998
    1.  Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 11/1998 e' inserito il
seguente articolo:
    "Art.   7-bis   (Indirizzo  e  coordinamento).  -  1.  La  giunta
regionale,  sentite le province e le comunita' montane, esercita, con
proprie  deliberazioni,  i  poteri di indirizzo e coordinamento delle
attivita' amministrative oggetto di assistenza procedimentale.
    2.  Gli atti di indirizzo e coordinamento sono emanati allo scopo
di  assicurare  l'esercizio  omogeneo  delle funzioni amministrative,
secondo i principi di economicita', trasparenza e semplificazione dei
procedimenti".