Art. 31.
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10/1989
    1.  Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
n.  10/1989  sono  abrogate  le  parole  "e  dell'elenco dei soggetti
abilitati all'esercizio dell'agriturismo".
    2.  E  abrogata la lettera p) del comma 1 dell'art. 2 della legge
regionale n. 10/1989.