Art. 31. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10/1989 1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1989 sono abrogate le parole "e dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo". 2. E abrogata la lettera p) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1989.