Art. 35. Disposizioni transitorie in materia dia griturismo 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede, per quanto necessario in adeguamento alle disposizioni di cui alla sezione II del capo II: a) alla presentazione al consiglio regionale di una proposta di modifica del piano di indirizzo per lagriturismo; b) alla modifica della modulistica approvata. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a trasmettere alla giunta regionale l'elenco riepilogativo delle autorizzazioni gia' rilasciate. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 marzo 2000 GIANNARELLI (incaricato con D.P.G.R. n. 37 del 1omarzo 2000) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il giorno 8 febbraio 2000 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 2000.