Art. 35.
         Disposizioni transitorie in materia dia griturismo
    1.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge   la  giunta  regionale  provvede,  per  quanto  necessario  in
adeguamento alle disposizioni di cui alla sezione II del capo II:
      a) alla presentazione al consiglio regionale di una proposta di
modifica del piano di indirizzo per lagriturismo;
      b) alla modifica della modulistica approvata.
    2.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge  i  comuni  provvedono  a  trasmettere  alla  giunta  regionale
l'elenco riepilogativo delle autorizzazioni gia' rilasciate.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 8 marzo 2000
                             GIANNARELLI
          (incaricato con D.P.G.R. n. 37 del 1omarzo 2000)
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
giorno  8 febbraio  2000  ed  e'  stata  vistata  dal commissario del
Governo il 3 marzo 2000.