Art. 4.
          Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/1997
    1. La seconda parte del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale
n. 49/1997 e' sostituita dalla seguente:
      "Tale   programma  prevede  sopralluoghi  presso  le  strutture
organizzative  degli  organismi  di controllo operanti sul territorio
regionale  e  presso  un  campione  rappresentativo  degli  operatori
biologici,  pari  almeno  al  3%  degli  iscritti  nell'elenco di cui
allart. 3.".