Art. 4. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/1997 1. La seconda parte del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/1997 e' sostituita dalla seguente: "Tale programma prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo degli operatori biologici, pari almeno al 3% degli iscritti nell'elenco di cui allart. 3.".