Art. 5.
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/1997
    1. Al  comma  4  dell'art. 3  della legge regionale n. 49/1997 la
parola  "nonche'"  e'  sostituita  con le parole "e a comunicare"; le
parole "il loro prosieguo" sono sostituite dalle parole "il prosieguo
della medesima".
    2. La seconda parte del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale
n.  49/1997 e' sostituita dalla seguente: "A tale scopo gli organismi
di  controllo  autorizzati, ricevuta la comunicazione di cui al comma
4,  procedono all'accertamento dell'idoneita' dell'operatore entro il
termine   di  novanta  giorni  e  ne  danno  immediata  comunicazione
all'A.R.S.I.A.".