Art. 6.
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 76/1994
    1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale
n. 76/1994 e' abrogato.
    2. Al  comma  5  dell'art.  5 della legge regionale n. 76/1994 la
parola "piano" e' sostituita con la parola "programma".
    3. Il  comma  6  dell'art. 5  della legge regionale n. 76/1994 e'
sostituito dal seguente:
      "6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al
presente  articolo  e'  effettuato  dalla provincia o dalla comunita'
montana.   Tale  accertamento  avviene  sulla  base  delle  attivita'
previste  dalla  relazione  e  dal  programma.  L'accertamento  delle
entrate  dell'attivita'  agrituristica  avviene sulla base dei prezzi
praticati, dichiarati ai sensi dell'art. 15, e del numero di presenze
presuntivamente determinabili".