Art. 8. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 76/1994 1. L'art. 12 della legge regionale n 76/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' agrituristiche). - 1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui all'art. 2 e' soggetto ad autorizzazione comunale. 2. La domanda di autorizzazione e' diretta al comune nel cui territorio e' situata l'azienda destinata alle attivita' agrituristiche. 3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati: a) la relazione di cui all'art. 5 comma 4; b) il programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, e successive modificazioni, se si intende realizzare interventi edilizi o di trasformazione territoriale previsti dal comma 1 del medesimo articolo; c) l'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione per attivita' agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata da chi e' titolare di un diritto reale, diverso dalla proprieta'; ovvero di un diritto personale di godimento sugli immobili medesimi; d) la dichiarazione di conformita' degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 alle prescrizioni contenute nella legge medesima. 4. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3 lettera c) puo' essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 5. Alla domanda va unita la richiesta di assegnazione della classifica della struttura ricettiva agrituristica, ai sensi del comma 5 dell'art. 16.".