Art. 8.
     Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 76/1994
    1. L'art. 12  della  legge  regionale n 76/1994 e' sostituito dal
seguente:
      "Art. 12   (Domanda   di   autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita'   agrituristiche).   -   1.   L'esercizio  delle  attivita'
agrituristiche  di  cui  all'art. 2  e'  soggetto  ad  autorizzazione
comunale.
    2. La  domanda  di  autorizzazione  e'  diretta al comune nel cui
territorio    e'   situata   l'azienda   destinata   alle   attivita'
agrituristiche.
    3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:
      a) la relazione di cui all'art. 5 comma 4;
      b) il  programma  di  miglioramento  agricolo ambientale di cui
all'art.  4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, e successive
modificazioni,  se  si  intende  realizzare  interventi  edilizi o di
trasformazione   territoriale  previsti  dal  comma  1  del  medesimo
articolo;
      c) l'autorizzazione   del  proprietario  all'utilizzazione  per
attivita'  agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta
venga  effettuata  da  chi  e'  titolare di un diritto reale, diverso
dalla  proprieta';  ovvero di un diritto personale di godimento sugli
immobili medesimi;
      d) la  dichiarazione  di conformita' degli impianti di cui alla
legge  5 marzo  1990,  n.  46 alle prescrizioni contenute nella legge
medesima.
    4. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3 lettera c) puo'
essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di
cui  all'art. 4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15 e all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    5. Alla  domanda  va  unita  la  richiesta  di assegnazione della
classifica  della  struttura  ricettiva  agrituristica,  ai sensi del
comma 5 dell'art. 16.".