Art. 9.
     Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 76/1994
    1. L'art.  13  della legge regionale n. 76/1994 e' sostituito dal
seguente:
      "Art.   13   (Autorizzazione   all'esercizio   delle  attivita'
agrituristiche). - 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 12, il comune accerta che il richiedente:
      a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
      b) non  abbia  riportato  nel triennio precedente, con sentenza
passata   in   giudicato,   a   meno   che   non  abbia  ottenuto  la
riabilitazione,  condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli
442,  444,  513,  513-bis,  515, 517, del codice penale o per uno dei
delitti  in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti, previsti in leggi speciali;
      c) non  sia  sottoposto  a misura di prevenzione ai sensi della
legge  27 dicembre  1956,  n.  1423  e successive modificazioni o sia
stato dichiarato delinquente abituale;
      d) non   sia   sottoposto  a  misure  di  prevenzione  o  abbia
procedimenti  penali  in  corso  per  l'applicazione  delle misure di
prevenzione ai sensi della vigente legislazione antimafia;
      e) sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di  cui  agli
articoli  11  e  92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.)  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed
all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
    2. Per gli stessi fini di cui ai comma 1, il comune acquisisce:
      a) il   parere  del  competente  servizio  dell'azienda  unita'
sanitaria  locale  relativamente  alla  idoneita' degli immobili, dei
locali   e   delle   attrezzature   da   utilizzare   per  lattivita'
agrituristica;
      b) il  parere  della  provincia o della comunita' montana sulla
principalita'    dell'attivita'   agricola,   sulla   connessione   e
complementarieta'  dell'attivita'  agrituristica e sulla possibilita'
di  utilizzazione  degli  edifici  aziendali  a  fini  agrituristici,
corredato   dal   parere  sul  programma  di  miglioramento  agricolo
ambientale,  se  ricorrono  le  condizioni  di  all'art. 12, comma 3,
lettera b).
    3. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447 "regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione    per    la    realizzazione,    l'ampliamento,    la
ristrutturazione,   la  riconversione  di  impianti  produttivi,  per
l'esecuzione   di   opere  interne  ai  fabbricati,  nonche'  per  la
determinazione  delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma  dellart. 20,  comma  8,  della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il
termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni.
    4. L'autorizzazione  comunale  conserva  validita' fino a che non
sia revocata ai sensi dellart. 21 comma 8 o dell'art. 22.
    5. Nell'autorizzazione  comunale  sono  specificate  le attivita'
agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'art. 6.
    6. Ai fini dell'istituzione dell'archivio regionale delle aziende
agrituristiche,  i  comuni,  entro  il  31 gennaio  di  ciascun anno,
trasmettono  alla  giunta  regionale  un  elenco  riepilogativo delle
autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.".