Art. 10.
                         aziende ospedaliere
    1.  Le  aziende  ospedaliere  di cui all'allegato 2 alla presente
legge,  gia'  costituite  con  legge  regionale 29 giugno 1994, n. 49
secondo  il  procedimento  disciplinato  dall'art. 4 comma 1 e 2, del
decreto  delegato  nella  formulazione  allora  vigente,  assumono la
configurazione  organizzativa  di  cui all'art, 2, comma 2 lettera b)
del decreto legislativo n. 517/1999.
    2.  Le  aziende  ospedaliere  di cui al comma 1, sono preposte ad
attivita' specialistiche di riferimento regionale e nazionale.
    3. Le aziende ospedaliere assicurano relativamente alle attivita'
specialistiche  di  cui al comma 2, ed a quelle loro attribuite dagli
atti della programmazione regionale:
      a) le prestazioni di ricovero;
      b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
      e) le attivita' di emergenza e urgenza ospedaliera, organizzate
in forma dipartimentale.
    4.  Le aziende ospedaliere costituiscono altresi' riferimento per
le  attivita'  specialistiche  delle  aziende unita' sanitarie locali
dell'ambito  di  competenza,  secondo le indicazioni degli atti della
programmazione sanitaria regionale.