Art. 10. aziende ospedaliere 1. Le aziende ospedaliere di cui all'allegato 2 alla presente legge, gia' costituite con legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 secondo il procedimento disciplinato dall'art. 4 comma 1 e 2, del decreto delegato nella formulazione allora vigente, assumono la configurazione organizzativa di cui all'art, 2, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 517/1999. 2. Le aziende ospedaliere di cui al comma 1, sono preposte ad attivita' specialistiche di riferimento regionale e nazionale. 3. Le aziende ospedaliere assicurano relativamente alle attivita' specialistiche di cui al comma 2, ed a quelle loro attribuite dagli atti della programmazione regionale: a) le prestazioni di ricovero; b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali; e) le attivita' di emergenza e urgenza ospedaliera, organizzate in forma dipartimentale. 4. Le aziende ospedaliere costituiscono altresi' riferimento per le attivita' specialistiche delle aziende unita' sanitarie locali dell'ambito di competenza, secondo le indicazioni degli atti della programmazione sanitaria regionale.