Art. 100. Trasferimento dei beni 1. Con decreti del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale proposta dalla giunta, sono trasferiti con i criteri e le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, alle Aziende sanitarie i beni facenti parte del patrimonio dei comuni che alla data del 31 marzo 1996 presentino i requisiti di cui al comma 2, e per i quali non sono state attivate le procedure di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla medesima data. 2. Sono trasferiti alle Aziende sanitarie i beni di proprieta' dei comuni che presentino i seguenti requisiti: a) destinazione e scopi esclusivamente sanitari; b) beni immobili ad utilizzazione promiscua, con destinazione e scopi esclusivamente sanitari per la parte prevalente del bene; c) individuazione in programmi di investimento finanziati con risorse sanitarie e deliberati dal consiglio regionale. 3. Sono altresi' trasferiti con le modalita' di cui al comma 1, i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle Aziende sanitarie o risultanti dalla loro contabilita' di magazzino alla data del 31 marzo 1996, per i quali non risultano attivate le procedure di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla medesima data, ovvero i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle Aziende sanitarie o risultanti dalla loro contabilita' di magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al comma 1, per i beni per i quali dette procedure non risultino ancora iniziate, i direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali deliberano un atto ricognitivo dei beni di cui al presente articolo distintamente indicati per le singole categorie con la specificazione del valore dei beni stessi, e dei riferimenti catastali. Tale atto e', trasmesso alla giunta regionale e al sindaco del comune sul cui territorio si trova il bene immobile il quale sentita la conferenza dei sindaci, esprime il proprio parere alla giunta regionale stessa nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento. 5. Il parere di cui al comma 4, e' obbligatoriamente espresso in merito: a) ai beni appartenenti o comunque in dotazione ai comuni destinati a servizi igienico sanitari e costituenti beni di prima dotazione delle unita' sanitarie locali alla data del 24 maggio 1980 ai sensi della normativa regionale vigente alla medesima data: b) ai beni acquisiti dai comuni successivamente alla data di cui alla lettera a) con autonome fonti di finanziamento; c) ai beni sede delle aziende farmaceutiche provenienti dai disciolti enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate per la loro gestione; d) ai beni su cui deve essere posto un vincolo di destinazione ai sensi del piano regionale di assistenza sociale di cui alla l.r 72/1997 . 6. Nel caso in cui il parere del sindaco di cui al comma 5, non sia in tutto o in parte, favorevole o non sia reso nei termini prescritti, la giunta regionale convoca il sindaco o i sindaci dei comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del trasferimento e il direttore generale della Azienda sanitaria interessata, al fine di acquisire il parere non espresso ovvero al fine di comporre le divergenti posizioni. La giunta regionale, esperite le procedure dei commi 5 e 6, propone al consiglio regionale apposito atto deliberativo motivato per la definitiva destinazione dei beni da trasferire. 7. Il presidente della giunta regionale adotta previa deliberazione del consiglio regionale di cui al comma 6, i decreti per il conseguente trasferimento alle Aziende sanitarie dei beni individuati ai sensi dei commi 4,5 e 6. 8. Le Aziende sanitarie ed i comuni, sulla base degli elenchi dei beni da trasferire deliberati dal consiglio regionale, trasmettono alla giunta regionale i dati necessari alla predisposizione dei decreti di trasferimento e curano gli eventuali aggiornamenti catastali. 9. I decreti di trasferimento costituiscono titolo, ai sensidell'art. 5, comma 3, del decreto delegato, per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento ai quali provvede l'Azienda sanitaria nei termini di legge. 10. I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento. 11 . I beni trasferiti ai sensi del presente articolo, che si trovino nella disponibilita' dei comuni, sono consegnati all'Azienda sanitaria entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di trasferimento; della consegna e' redatto apposito verbale sottoscritta dal sindaco e dal direttore generale. 12. Per i beni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risulti gia' iniziata la procedura di trasferimento le procedure medesime sono concluse secondo la normativa vigente al momento della loro attivazione .