Art. 100.
                       Trasferimento dei beni
    1.  Con  decreti  del  presidente  della giunta regionale, previa
deliberazione  del  consiglio  regionale  proposta dalla giunta, sono
trasferiti  con  i  criteri  e le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5,
alle Aziende sanitarie i beni facenti parte del patrimonio dei comuni
che  alla  data  del  31 marzo  1996 presentino i requisiti di cui al
comma  2,  e  per  i  quali  non  sono state attivate le procedure di
trasferimento  ai  sensi  della  normativa  regionale  in vigore alla
medesima data.
    2.  Sono  trasferiti  alle Aziende sanitarie i beni di proprieta'
dei comuni che presentino i seguenti requisiti:
      a) destinazione e scopi esclusivamente sanitari;
      b) beni immobili ad utilizzazione promiscua, con destinazione e
scopi esclusivamente sanitari per la parte prevalente del bene;
      c) individuazione  in  programmi di investimento finanziati con
risorse sanitarie e deliberati dal consiglio regionale.
    3. Sono altresi' trasferiti con le modalita' di cui al comma 1, i
beni  da  reddito  e  i  beni  mobili  iscritti negli inventari delle
Aziende  sanitarie  o risultanti dalla loro contabilita' di magazzino
alla  data  del  31 marzo 1996, per i quali non risultano attivate le
procedure  di  trasferimento  ai  sensi  della normativa regionale in
vigore  alla  medesima data, ovvero i beni da reddito e i beni mobili
iscritti  negli  inventari delle Aziende sanitarie o risultanti dalla
loro  contabilita'  di magazzino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    4.  Ai  fini  dell'attivazione delle procedure di cui al comma 1,
per i beni per i quali dette procedure non risultino ancora iniziate,
i direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali deliberano
un   atto   ricognitivo   dei   beni  di  cui  al  presente  articolo
distintamente indicati per le singole categorie con la specificazione
del  valore  dei  beni stessi, e dei riferimenti catastali. Tale atto
e',  trasmesso  alla giunta regionale e al sindaco del comune sul cui
territorio  si  trova il bene immobile il quale sentita la conferenza
dei  sindaci,  esprime il proprio parere alla giunta regionale stessa
nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento.
    5.  Il parere di cui al comma 4, e' obbligatoriamente espresso in
merito:
      a) ai  beni  appartenenti  o  comunque  in  dotazione ai comuni
destinati  a  servizi  igienico  sanitari e costituenti beni di prima
dotazione  delle unita' sanitarie locali alla data del 24 maggio 1980
ai sensi della normativa regionale vigente alla medesima data:
      b) ai  beni  acquisiti  dai comuni successivamente alla data di
cui alla lettera a) con autonome fonti di finanziamento;
      c) ai  beni  sede  delle  aziende farmaceutiche provenienti dai
disciolti  enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme giuridiche
utilizzate per la loro gestione;
      d) ai  beni su cui deve essere posto un vincolo di destinazione
ai  sensi  del  piano regionale di assistenza sociale di cui alla l.r
72/1997 .
    6.  Nel  caso in cui il parere del sindaco di cui al comma 5, non
sia  in  tutto  o  in  parte,  favorevole  o non sia reso nei termini
prescritti,  la  giunta  regionale convoca il sindaco o i sindaci dei
comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del trasferimento
e  il direttore generale della Azienda sanitaria interessata, al fine
di  acquisire  il  parere  non espresso ovvero al fine di comporre le
divergenti  posizioni. La giunta regionale, esperite le procedure dei
commi   5   e   6,  propone  al  consiglio  regionale  apposito  atto
deliberativo  motivato  per  la  definitiva  destinazione dei beni da
trasferire.
    7.   Il   presidente   della   giunta   regionale  adotta  previa
deliberazione  del  consiglio  regionale di cui al comma 6, i decreti
per  il  conseguente  trasferimento  alle  Aziende sanitarie dei beni
individuati ai sensi dei commi 4,5 e 6.
    8. Le Aziende sanitarie ed i comuni, sulla base degli elenchi dei
beni  da  trasferire  deliberati dal consiglio regionale, trasmettono
alla  giunta  regionale  i  dati  necessari  alla predisposizione dei
decreti   di  trasferimento  e  curano  gli  eventuali  aggiornamenti
catastali.
    9.   I   decreti   di   trasferimento  costituiscono  titolo,  ai
sensidell'art. 5,  comma  3, del decreto delegato, per le conseguenti
trascrizioni,  registrazioni  e  volture  e  per tutti gli altri atti
connessi  al  trasferimento ai quali provvede l'Azienda sanitaria nei
termini di legge.
    10.  I  beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento.
    11  .  I  beni  trasferiti ai sensi del presente articolo, che si
trovino  nella disponibilita' dei comuni, sono consegnati all'Azienda
sanitaria  entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  del  decreto  di
trasferimento;   della   consegna   e'   redatto   apposito   verbale
sottoscritta dal sindaco e dal direttore generale.
    12.  Per  i beni per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge risulti gia' iniziata la procedura di trasferimento le
procedure  medesime  sono  concluse  secondo  la normativa vigente al
momento della loro attivazione .