Art. 101.
           Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti
    1  .  Sono  attribuiti  alle  Aziende  sanitarie tutti i rapporti
giuridici connessi ai beni loro trasferiti.
    2.  Alla ricognizione dei rapporti trasferiti si provvede in sede
di  consegna  alle Aziende sanitarie e mediante redazione di apposita
verbale sattoscritto dal sindaco e dal direttore generale.