Art. 101. Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti 1 . Sono attribuiti alle Aziende sanitarie tutti i rapporti giuridici connessi ai beni loro trasferiti. 2. Alla ricognizione dei rapporti trasferiti si provvede in sede di consegna alle Aziende sanitarie e mediante redazione di apposita verbale sattoscritto dal sindaco e dal direttore generale.