Art. 102. Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti 1. Salvo quanto stabilito dal successivo camma 2, e dall'art. 100, comma 12, i beni di proprieta' dei comuni di cui all'art. 100 sono trasferiti alla Azienda u.s.l. nel cui ambito territoriale di riferimento hanno sede. 2. Sono trasferiti alla rispettiva Azienda ospedaliera, i beni che, in base alla destinazione economico gestionale afferivano al presidio ospedaliero trasformato in Azienda ai sensi della normativa regionale. Sono altresi' trasferiti all'Azienda ospedaliera quei beni da reddito che, gia' vincolati alla unita' sanitaria locale di afferenza del medesimo presidio ospedaliero, provengono dall'originario ente ospedaliero da cui l'Azienda trae origine.