Art. 102.
          Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti
    1.   Salvo   quanto   stabilito   dal   successivo   camma  2,  e
dall'art. 100,  comma  12,  i  beni  di  proprieta' dei comuni di cui
all'art. 100  sono  trasferiti  alla  Azienda  u.s.l.  nel cui ambito
territoriale di riferimento hanno sede.
    2.  Sono  trasferiti  alla rispettiva Azienda ospedaliera, i beni
che,  in  base  alla  destinazione economico gestionale afferivano al
presidio  ospedaliero trasformato in Azienda ai sensi della normativa
regionale. Sono altresi' trasferiti all'Azienda ospedaliera quei beni
da  reddito  che,  gia'  vincolati  alla  unita'  sanitaria locale di
afferenza    del    medesimo    presidio    ospedaliero,   provengono
dall'originario ente ospedaliero da cui l'Azienda trae origine.