Art. 103. Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio 1. Per i beni immobili sia strumentali che da reddito le Aziende sanitarie comunicano alla giunta regionale le iniziative di trasferimento a terzi di diritti reali che intendono adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto delegato, nonche' le iniziative di dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali. La giunta regionale, nei quaranta giorni dalla comunicazione, puo' interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario regionale. Si prescinde dal procedimento di cui al presente comma qualora la specifica iniziativa sia stata gia' prevista negli atti di programmazione aziendale a nel bilancia pluriennale dell'Azienda. 2. Le Aziende sanitarie provvedono allo smobilizzo dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali. A tal fine gli atti di programmazione aziendale ed il bilancio pluriennale devono prevedere l'alienazione di tali beni, quali risultino di proprieta' dell'Azienda al momento dell'adozione del piano e deve disporre l'utilizzazione dei relativi proventi per finanziarie il programma degli investimenti. Le previsioni di smobilizzo vincolano i successivi piani aziendali e bilanci pluriennali. 3. Le Aziende sanitarie possono accettare la donazione di attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate all'acquisto di determinate attrezzature soltanto qualora esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi alla loro utilizzazione o, comunque qualora il loro acquisto sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale gia' adottati. 4. Il comodato di attrezzature e' consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario. Il comodato di beni puo' comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo.