Art. 103.
            Acquisizione ed utilizzazione del patrimonio
    1.  Per i beni immobili sia strumentali che da reddito le Aziende
sanitarie   comunicano   alla   giunta  regionale  le  iniziative  di
trasferimento  a  terzi  di  diritti  reali che intendono adottare ai
sensi   dell'art. 5,  comma  2,  del  decreto  delegato,  nonche'  le
iniziative  di  dismissione  dalle  funzioni  istituzionali  di  beni
strumentali.   La   giunta   regionale,  nei  quaranta  giorni  dalla
comunicazione,  puo' interdire l'iniziativa motivando in relazione ai
previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario
regionale.  Si  prescinde  dal  procedimento di cui al presente comma
qualora la specifica iniziativa sia stata gia' prevista negli atti di
programmazione aziendale a nel bilancia pluriennale dell'Azienda.
    2.  Le  Aziende  sanitarie provvedono allo smobilizzo dei beni da
reddito  e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali. A
tal  fine  gli  atti  di  programmazione  aziendale  ed  il  bilancio
pluriennale  devono  prevedere  l'alienazione  di  tali  beni,  quali
risultino  di  proprieta'  dell'Azienda  al momento dell'adozione del
piano  e  deve  disporre  l'utilizzazione  dei  relativi proventi per
finanziarie   il  programma  degli  investimenti.  Le  previsioni  di
smobilizzo   vincolano   i   successivi  piani  aziendali  e  bilanci
pluriennali.
    3.  Le  Aziende  sanitarie  possono  accettare  la  donazione  di
attrezzature   complete   ovvero   di   somme   di  denaro  destinate
all'acquisto  di  determinate attrezzature soltanto qualora esista un
mercato  concorrenziale  per  l'acquisto  dei  materiali  di  consumo
connessi alla loro utilizzazione o, comunque qualora il loro acquisto
sia  stato  previsto  nel  piano attuativo e nel bilancio pluriennale
gia' adottati.
    4.  Il  comodato di attrezzature e' consentito esclusivamente per
poter  svolgere  sperimentazioni  di comune interesse del comodante e
del comodatario. Il comodato di beni puo' comunque costituire oggetto
accessorio  del  contratto  concernente  la  fornitura  dei  relativi
materiali di consumo.