Art. 104.
             Procedura di alienazione dei beni immobili
    1.  Per  poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni
immobili  e'  necessaria  l'adozione  da parte del direttore generale
dell'Azienda  sanitaria  di  un provvedimento che in conformita' alle
previsioni  dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, individua
i  beni  da  alienare indicando il prezzo di stima determinato con le
modalita' di cui all'art. 124, comma 5, e la procedura da adottare.
    2.  I  beni  immobili  sono  alienati  con  offerta  al pubblico.
Dell'alienazione  e'  dato  pubblico  avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e almeno su due quotidiani nazionali di cui uno
avente  particolare  diffusione  sul  territorio regionale. L'Azienda
sanitaria  puo'  attuare  ulteriori  forme  di  pubblicita' in ordine
all'alienazione.
    3. Il pubblico avviso contiene la descrizione del bene, il prezzo
di stima, le modalita' di svolgimento della procedura di alienazione,
l'individuazione del responsabile del procedimento nonche' il termine
per la presentazione delle offerte.
    4. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori
al prezzo di stima.
    5. L'alienazione e' disposta a favore del soggetto che ha offerto
il  miglior  prezzo,  fermo  restando  il  diritto  di  prelazione da
esercitare  nei  casi  e  con  le  modalita'  previsti  dalla vigente
legislazione.
    6.  Ove  siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui
territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni pubbliche
queste,  purche'  ammissibili ai sensi dei commi 4 e 5, prevalgono in
caso  di  parita'  fermo  restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5, sulle offerte presentate da privati.
    7.  In  caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di
piu'  soggetti  di  cui  ai  commi 5 e 6, l'Azienda sanitaria procede
mediante  trattativa  privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla
migliore offerta.
    8. In caso di mancata presentazione di offerte o in presenza solo
di   offerte   inammissibili,   l'Azienda  sanitaria  puo'  procedere
all'alienazione  a trattativa privata, anche ad un prezzo inferiore a
quello di stima purche' congruo al valore dell'immobile.
    9.  I beni immobili possono essere alienati altresi' a trattativa
privata  in  presenza  di  specifiche  clausole  di  urgenza riferite
all'esigenza    di   dover   assicurare   efficacia   ed   efficienza
all'attivita'   aziendale.   A   tal   fine,  il  direttore  generale
dell'Azienda   sanitaria   avvia  la  relativa  procedura  attraverso
l'adozione  di  apposito  provvedimento  motivato  che  giustifica il
ricorso   alla   procedura  predetta  con  riguardo  all'esigenza  di
assicurare    immediate   risorse   finanziarie   da   destinare   al
completamento   dei   programmi  di  investimento.  Con  la  predetta
deliberazione  sono specificate le caratteristiche del bene di cui al
comma  3,  nonche'  sono  indicati  i soggetti da interpellare di cui
almeno  due  pubblici,  nonche'  obbligatoriamente la provincia ed il
comune sul cui territorio insiste il bene stesso.