Art. 104. Procedura di alienazione dei beni immobili 1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili e' necessaria l'adozione da parte del direttore generale dell'Azienda sanitaria di un provvedimento che in conformita' alle previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, individua i beni da alienare indicando il prezzo di stima determinato con le modalita' di cui all'art. 124, comma 5, e la procedura da adottare. 2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico. Dell'alienazione e' dato pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e almeno su due quotidiani nazionali di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale. L'Azienda sanitaria puo' attuare ulteriori forme di pubblicita' in ordine all'alienazione. 3. Il pubblico avviso contiene la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalita' di svolgimento della procedura di alienazione, l'individuazione del responsabile del procedimento nonche' il termine per la presentazione delle offerte. 4. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima. 5. L'alienazione e' disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, fermo restando il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalita' previsti dalla vigente legislazione. 6. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni pubbliche queste, purche' ammissibili ai sensi dei commi 4 e 5, prevalgono in caso di parita' fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5, sulle offerte presentate da privati. 7. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di piu' soggetti di cui ai commi 5 e 6, l'Azienda sanitaria procede mediante trattativa privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla migliore offerta. 8. In caso di mancata presentazione di offerte o in presenza solo di offerte inammissibili, l'Azienda sanitaria puo' procedere all'alienazione a trattativa privata, anche ad un prezzo inferiore a quello di stima purche' congruo al valore dell'immobile. 9. I beni immobili possono essere alienati altresi' a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attivita' aziendale. A tal fine, il direttore generale dell'Azienda sanitaria avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposito provvedimento motivato che giustifica il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento. Con la predetta deliberazione sono specificate le caratteristiche del bene di cui al comma 3, nonche' sono indicati i soggetti da interpellare di cui almeno due pubblici, nonche' obbligatoriamente la provincia ed il comune sul cui territorio insiste il bene stesso.