Art. 105. Inventario dei beni immobili e mobili 1. I beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni materiali, sono descritti in separati registri inventariali, la cui tenuta e' disciplinata, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, dal regolamento interno adottato dal direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria. 2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Azienda da quelli in altro modo utilizzati. 3. Agli effetti della inventariazione, sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorche' connesse in modo stabile a beni immobili. Ai medesimi effetti i beni mobili sono classificati in manira da tenere distinti: a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio; b) le attrezzature gli apparecchi e gli strumenti sanitari dalle attrezzature, dai macchinari tecnici ed economali, dalle macchine per ufficio e dagli automezzi; c) i libri, le riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle altre variamente attinenti la materia sanitaria, comunque in dotazione a biblioteche delle Aziende; d) le opere d'arte, non facenti parte integrante di immobili dai beni che rivestono interesse storico, culturale oscientifico. 4. Gli inventari riportano, in ordine rispettivamente ai beni immobili ed a quelli mobili: a) numero progressivo e data di carico; b) denominazione, descrizione e caratteristiche; c) stato di conservazione; d) estensione per i beni immobili e quantita', per i beni mobili; e) ubicazione titolo di provenienza ed altri dati catastali relativi ai beni immobili; f) servitu' pesi ed oneri di cui il bene immobile e' gravato; g) valore determinato ai sensi degli articoli 113, comma 3 e 133 comma 1; h) processo produttivo cui il bene e' destinato ad articolazione organizzativa che ha preso in carico il bene stesso. 5. I registri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni qual volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli beni e comunque per quanto attiene al loro valore, alla chiusura di ciascun esercizio, in riferimento alle risultanze emerse in sede di redazione del bilancio di esercizio. 6. Gli uffici preposti alla tenuta degli inventari provvedono alla cancellazione dei singoli beni sulla base degli atti che ne abbiano accertato la perdita, trasferito la proprieta' o dichiarato il fuori uso. 7. Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili che rivestono interesse ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanita' pubblica devono essere scaricati dal relativo inventario e riclassificati, ai fini della inventariazione secondo i criteri di cui al comma 3. Nella procedura di alienazione o di trasferimento di proprieta' si dovra' tenere conto anche del valore posseduto dai beni in ordine agli aspetti di documentazione storico culturale e scientifica. 8. Le Aziende sanitarie per l'accertamento della rilevanza dei beni ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanita' pubblica e per stabilire le modalita' per la loro conservazione, tutela e valorizzazione, possono avvalersi di apposite commissioni tecniche nonche' della collaborazione dei competenti organismi dell'amministrazione statale e regionale direttamente preposti alla loro tutela e valorizzazione culturale e scientifica.