Art. 105.
                Inventario dei beni immobili e mobili
    1.  I  beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni
materiali,  sono  descritti in separati registri inventariali, la cui
tenuta e' disciplinata, in conformita' alle disposizioni del presente
articolo,  dal regolamento interno adottato dal direttore generale di
ciascuna Azienda sanitaria.
    2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti
i   beni   strumentali  all'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
dell'Azienda da quelli in altro modo utilizzati.
    3.  Agli  effetti  della inventariazione, sono assimilati ai beni
immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai
beni  mobili  le attrezzature sanitarie e tecniche ancorche' connesse
in  modo  stabile  a beni immobili. Ai medesimi effetti i beni mobili
sono classificati in manira da tenere distinti:
      a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio;
      b)  le  attrezzature  gli  apparecchi  e gli strumenti sanitari
dalle  attrezzature,  dai  macchinari  tecnici  ed  economali,  dalle
macchine per ufficio e dagli automezzi;
      c) i  libri,  le  riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle
altre   variamente   attinenti  la  materia  sanitaria,  comunque  in
dotazione a biblioteche delle Aziende;
      d) le  opere  d'arte,  non facenti parte integrante di immobili
dai beni che rivestono interesse storico, culturale oscientifico.
    4.  Gli  inventari  riportano,  in ordine rispettivamente ai beni
immobili ed a quelli mobili:
      a) numero progressivo e data di carico;
      b) denominazione, descrizione e caratteristiche;
      c) stato di conservazione;
      d) estensione  per  i  beni  immobili  e  quantita', per i beni
mobili;
      e) ubicazione  titolo  di  provenienza  ed altri dati catastali
relativi ai beni immobili;
      f) servitu' pesi ed oneri di cui il bene immobile e' gravato;
      g) valore  determinato  ai  sensi degli articoli 113, comma 3 e
133 comma 1;
      h) processo   produttivo   cui   il   bene   e'   destinato  ad
articolazione organizzativa che ha preso in carico il bene stesso.
    5.  I  registri  inventariali  sono oggetto di aggiornamento ogni
qual  volta  si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli
beni  e  comunque per quanto attiene al loro valore, alla chiusura di
ciascun  esercizio,  in riferimento alle risultanze emerse in sede di
redazione del bilancio di esercizio.
    6.  Gli  uffici  preposti  alla tenuta degli inventari provvedono
alla  cancellazione  dei  singoli  beni  sulla base degli atti che ne
abbiano  accertato  la perdita, trasferito la proprieta' o dichiarato
il fuori uso.
    7.  Nella  procedura  di dichiarazione di fuori uso i beni mobili
che  rivestono interesse ai fini della documentazione dell'evoluzione
storica, culturale o scientifica della sanita' pubblica devono essere
scaricati  dal  relativo  inventario  e riclassificati, ai fini della
inventariazione  secondo i criteri di cui al comma 3. Nella procedura
di  alienazione  o  di  trasferimento  di proprieta' si dovra' tenere
conto  anche  del valore posseduto dai beni in ordine agli aspetti di
documentazione storico culturale e scientifica.
    8.  Le  Aziende  sanitarie per l'accertamento della rilevanza dei
beni  ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale
o scientifica della sanita' pubblica e per stabilire le modalita' per
la  loro conservazione, tutela e valorizzazione, possono avvalersi di
apposite   commissioni  tecniche  nonche'  della  collaborazione  dei
competenti   organismi   dell'amministrazione   statale  e  regionale
direttamente  preposti  alla loro tutela e valorizzazione culturale e
scientifica.