Art. 106.
                      Consegnatari responsabili
    1.   I  beni  oggetto  di  inventariazione  ed  i  beni  comunque
utilizzati  dall'Azienda  che sarebbero oggetto di inventariazione se
fossero  di  sua proprieta' sono affidati a consegnatari responsabili
mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto.
    2. Con apposita regolamentazione adottata dal direttore generale,
viene  stabilita  l'individuazione  dei consegnatari responsabili, la
configurazione  di  eventuali  subconsegnatari  in  rispondenza  alla
struttura  organizzativa le loro attribuzioni, i registri che debbono
tenere egli eventuali controlli.
    3.  I consegnatari o gli eventuali subconsegnatari, sono comunque
personalmente   responsabili   dei  beni  loro  affidati  nonche'  di
qualsiasi  danno  che  possa  derivare  all'Azienda da loro azioni od
omissioni.   Essi  devono  in  ogni  caso  segnalare  tempestivamente
qualsiasi  esigenza  di  manutenzione  o di ristrutturazione dei beni
immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento
che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprieta' o
del possesso dei beni.