Art. 106. Consegnatari responsabili 1. I beni oggetto di inventariazione ed i beni comunque utilizzati dall'Azienda che sarebbero oggetto di inventariazione se fossero di sua proprieta' sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto. 2. Con apposita regolamentazione adottata dal direttore generale, viene stabilita l'individuazione dei consegnatari responsabili, la configurazione di eventuali subconsegnatari in rispondenza alla struttura organizzativa le loro attribuzioni, i registri che debbono tenere egli eventuali controlli. 3. I consegnatari o gli eventuali subconsegnatari, sono comunque personalmente responsabili dei beni loro affidati nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'Azienda da loro azioni od omissioni. Essi devono in ogni caso segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprieta' o del possesso dei beni.