Art. 107.
             Beni di consumo e contabilita' di magazzino
    1. Sono esclusi dalla inventariazione di cui all'art. 105, i beni
di  consumo. Tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilita'
di  magazzino  che  pone  in  evidenza  il movimento di essi mediante
scritture funzionali a carico e scarico. La contabilita' di magazzino
e' tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata
e  di  uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione
dei consumi delle singole articolazioni organizzative.
    2.  I beni mobili di valore non superiore a lire cinquecentomila,
pari a euro 255,49, sono comunque considerati beni di consumo.
    3.  Il  direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria determina le
modalita'  di  tenuta della contabilita' di magazzino e stabilisce le
relative   procedure   e   competenze,   attenendosi  alle  direttive
eventualmente impartite dalla giunta regionale.