Art. 107. Beni di consumo e contabilita' di magazzino 1. Sono esclusi dalla inventariazione di cui all'art. 105, i beni di consumo. Tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilita' di magazzino che pone in evidenza il movimento di essi mediante scritture funzionali a carico e scarico. La contabilita' di magazzino e' tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative. 2. I beni mobili di valore non superiore a lire cinquecentomila, pari a euro 255,49, sono comunque considerati beni di consumo. 3. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria determina le modalita' di tenuta della contabilita' di magazzino e stabilisce le relative procedure e competenze, attenendosi alle direttive eventualmente impartite dalla giunta regionale.