Art. 109.
                 Bilancio pluriennale di previsione
    1. Il bilancio pluriennale e' adottato in conformita' allo schema
approvato  dalla  giunta  regionale  sulla base delle indicazioni che
sono fornite dal piano sanitario regionale.
    2.   Il   bilancio  pluriennale,  nel  rispetto  delle  direttive
impartite  dalla Regione, traduce in termini economici le indicazioni
del  piano  attuativo,  con  particolare  riguardo  agli investimenti
programmati per il triennio considerato.
    3.  A  tal  fine, il bilancio pluriennale espone i dati economici
previsionali  distinti  per  esercizio  derivanti dall'attuazione del
piano  ed  a giustificazione del medesimo. Al bilancio pluriennale e'
allegato  il  piano degli investimenti che definisce le iniziative da
intraprendere  e  ne  quantifica  le  spese  con  l'indicazione delle
relative modalita' di finanziamento per ciascun esercizio.
    4.  Il  bilancio  pluriennale  e'  aggiornato  per scorrimento ed
adottato   annualmente,  assieme  al  bilancio  preventivo  economico
annuale.
    5.  Il bilancio pluriennale e' corredato da una nota illustrativa
e  da  una  relazione  del  direttore  generale: la nota illustrativa
esplicita  i  criteri  impiegati nella sua elaborazione; la relazione
del  direttore  evidenzia  i collegamenti con gli obiettivi del piano
attuativo.