Art. 109. Bilancio pluriennale di previsione 1. Il bilancio pluriennale e' adottato in conformita' allo schema approvato dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni che sono fornite dal piano sanitario regionale. 2. Il bilancio pluriennale, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione, traduce in termini economici le indicazioni del piano attuativo, con particolare riguardo agli investimenti programmati per il triennio considerato. 3. A tal fine, il bilancio pluriennale espone i dati economici previsionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano ed a giustificazione del medesimo. Al bilancio pluriennale e' allegato il piano degli investimenti che definisce le iniziative da intraprendere e ne quantifica le spese con l'indicazione delle relative modalita' di finanziamento per ciascun esercizio. 4. Il bilancio pluriennale e' aggiornato per scorrimento ed adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo economico annuale. 5. Il bilancio pluriennale e' corredato da una nota illustrativa e da una relazione del direttore generale: la nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione; la relazione del direttore evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del piano attuativo.