Art. 11.
                        Sistema delle aziende
    1.  Le  aziende  unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
concorrono  nella  specificita'  propria  del  ruolo e dei compiti di
ciascuna   al  perseguimento  degli  obiettivi  della  programmazione
sanitaria  regionale. A questo fine la Regione promuove iniziative di
concertazione    di    area   vasta   attinenti   la   programmazione
l'organizzazione e la gestione dei servizi.
    2. Le aziende ospedaliere concorrono in particolare allo sviluppo
dei  servizi  ospedalieri in rete attraverso la promozione di atti di
concertazione  con le aziende unita' sanitarie locali e la previsione
di specifici servizi funzionali allo sviluppo della rete. Allo stesso
fine   promuovono   altresi',   la   costituzione   di   dipartimenti
tecnico-scientifici interaziendali.
    3.  Il  consiglio  regionale  su proposta della giunta regionale,
approva entro trenta giorni le intese e gli accordi di cui ai comma 1
e   2   riconoscendone   carattere   ed   efficacia   di  atti  della
programmazione sanitaria.
    4.  La  Regione  incentiva altresi' lo sviluppo di programmi e di
progetti  interaziendali per prestazioni specialistiche di eccellenza
tra le aziende ospedaliere, finalizzati a integrare, razionalizzare e
qualificare  l'offerta  anche  con  contributi finanziari che saranno
erogati  nelle forme, secondo le modalita' e alle condizioni indicate
nel piano sanitario regionale.
    5.  Le  aziende  ospedaliere  possono  attivare rapporti in forma
societaria con il consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico ed altri soggetti pubblici e
privati   allo   scopo  di  erogare  prestazioni  sanitarie  di  alta
specializzazione.  Le  aziende  sanitarie  possono  altresi' attivare
rapporti   in  forma  societaria  con  i  medesimi  soggetti  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  propria competenza. L'attivazione dei
rapporti  in forma societaria avviene nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 9-bis del decreto delegato.
    6.  E'  fatto  obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente
alla  giunta  regionale lo schema dello statuto della societa' che si
intende  costituire unicamente ad una relazione illustrativa circa le
finalita',  il  funzionamento  ed  i risultati economici e gestionali
attesi.  La  giunta regionale propone l'atto conseguente al consiglio
regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni.