Art. 11. Sistema delle aziende 1. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere concorrono nella specificita' propria del ruolo e dei compiti di ciascuna al perseguimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale. A questo fine la Regione promuove iniziative di concertazione di area vasta attinenti la programmazione l'organizzazione e la gestione dei servizi. 2. Le aziende ospedaliere concorrono in particolare allo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete attraverso la promozione di atti di concertazione con le aziende unita' sanitarie locali e la previsione di specifici servizi funzionali allo sviluppo della rete. Allo stesso fine promuovono altresi', la costituzione di dipartimenti tecnico-scientifici interaziendali. 3. Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, approva entro trenta giorni le intese e gli accordi di cui ai comma 1 e 2 riconoscendone carattere ed efficacia di atti della programmazione sanitaria. 4. La Regione incentiva altresi' lo sviluppo di programmi e di progetti interaziendali per prestazioni specialistiche di eccellenza tra le aziende ospedaliere, finalizzati a integrare, razionalizzare e qualificare l'offerta anche con contributi finanziari che saranno erogati nelle forme, secondo le modalita' e alle condizioni indicate nel piano sanitario regionale. 5. Le aziende ospedaliere possono attivare rapporti in forma societaria con il consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altri soggetti pubblici e privati allo scopo di erogare prestazioni sanitarie di alta specializzazione. Le aziende sanitarie possono altresi' attivare rapporti in forma societaria con i medesimi soggetti per lo svolgimento di attivita' di propria competenza. L'attivazione dei rapporti in forma societaria avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto delegato. 6. E' fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla giunta regionale lo schema dello statuto della societa' che si intende costituire unicamente ad una relazione illustrativa circa le finalita', il funzionamento ed i risultati economici e gestionali attesi. La giunta regionale propone l'atto conseguente al consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni.