Art. 110.
                Bilancio preventivo economico annuale
    1.   Il  bilancio  preventivo  economico  annuale  disaggrega  la
proiezione  economica  del  bilancio  pluriennale  in  relazione alle
funzioni  ed  ai servizi da svolgere alla articolazione organizzativa
dell'Azienda  o  ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da
evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste
previste  dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo
considerato.
    2.  Il  bilancio  preventivo  economico annuale mette in separata
evidenza   i   servizi  socio  assistenziali  ed  e'  predisposto  in
conformita'  allo  schema  approvato dalla giunta regionale, anche in
considerazione  del  contenuto  del piano sanitario regionale. Per le
Aziende   unita'   sanitarie   locali   e'   fatto  obbligo  di  dare
rendicontazione  delle  spese  per  le  funzioni  socio assistenziali
delegate dagli enti locali.
    3.  Il  bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una
nota  illustrativa  che  esplicita  i  criteri  impiegati  nella  sua
elaborazione e da una relazione del direttore generale che evidenza i
collegamenti  con  gli  obiettivi  del programma annuale. Al bilancio
annuale  e'  allegato  il  prospetto  delle  previsioni sui flussi di
cassa,    strutturato    in   conformita'   alle   disposizioni   sul
consolidamento  dei  conti pubblici. Al bilancio e' altresi' allegato
il  piano  annuale degli investimenti che definisce le destinazioni e
le modalita' di finanziamento degli stessi qualora presenti modifiche
rispetto a quello allegato al bilancio pluriennale.