Art. 110. Bilancio preventivo economico annuale 1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere alla articolazione organizzativa dell'Azienda o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato. 2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio assistenziali ed e' predisposto in conformita' allo schema approvato dalla giunta regionale, anche in considerazione del contenuto del piano sanitario regionale. Per le Aziende unita' sanitarie locali e' fatto obbligo di dare rendicontazione delle spese per le funzioni socio assistenziali delegate dagli enti locali. 3. Il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione e da una relazione del direttore generale che evidenza i collegamenti con gli obiettivi del programma annuale. Al bilancio annuale e' allegato il prospetto delle previsioni sui flussi di cassa, strutturato in conformita' alle disposizioni sul consolidamento dei conti pubblici. Al bilancio e' altresi' allegato il piano annuale degli investimenti che definisce le destinazioni e le modalita' di finanziamento degli stessi qualora presenti modifiche rispetto a quello allegato al bilancio pluriennale.