Art. 111. Bilancio di esercizio 1. Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Azienda relativa al periodo considerato. 2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 3. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi allo schema deliberato dalla giunta regionale; qualora tale schema differisca da quello prescritto dal decreto interministeriale di cui all'art. 5, comma 6, del decreto delegato, le Aziende sanitarie devono provvedere ad una ulteriore classificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo la disciplina statale. 4. L'eventuale risultato positivo di esercizio e' accantonato a riserva. Almeno il 20% dell'accantonamento a riserva e' reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere destinata ad investimenti o ad iniziative straordinarie per il funzionamento dell'Azienda. 5. Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione del direttore generale predisposta secondo le direttive della giunta regionale nonche' da allegati illustrativi della gestione finanziaria. 6. La relazione del direttore generale, in particolare evidenzia: a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, fornendone le relative spiegazioni; b) le cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le modalita' di ripiano; c) i risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni, con riguardo anche agli obiettivi del piano attuativo e con distinto riferimento all'attivita' sanitaria e a quella socio assistenziale; d) i dati analitici relativi al personale, con le variazioni intervenute durante l'anno. 7. Mediante gli allegati illustrativi della gestione finanziaria sono forniti i dati concernenti: a) le modalita' di utilizzazione delle risorse acquisite attraverso operazioni di indebitamento; b) i flussi di cassa, aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.