Art. 111.
                        Bilancio di esercizio
    1.   Il   bilancio   di   esercizio   rappresenta  la  situazione
patrimoniale,  finanziaria  ed  economica  dell'Azienda  relativa  al
periodo considerato.
    2.  Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale,
del  conto economico e della nota integrativa per la cui redazione si
applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
    3.  La  struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi allo
schema   deliberato  dalla  giunta  regionale;  qualora  tale  schema
differisca  da quello prescritto dal decreto interministeriale di cui
all'art. 5,  comma  6,  del  decreto  delegato,  le Aziende sanitarie
devono  provvedere  ad  una  ulteriore  classificazione  dello  stato
patrimoniale e del conto economico secondo la disciplina statale.
    4.  L'eventuale  risultato positivo di esercizio e' accantonato a
riserva.   Almeno  il  20%  dell'accantonamento  a  riserva  e'  reso
indisponibile   per   ripianare   eventuali  perdite  nei  successivi
esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva puo' essere
destinata  ad  investimenti  o  ad  iniziative  straordinarie  per il
funzionamento dell'Azienda.
    5.  Il  bilancio  di  esercizio e' corredato da una relazione del
direttore  generale  predisposta  secondo  le  direttive della giunta
regionale   nonche'   da   allegati   illustrativi   della   gestione
finanziaria.
    6. La relazione del direttore generale, in particolare evidenzia:
      a) gli   scostamenti   dei   risultati   rispetto   ai  bilanci
preventivi, fornendone le relative spiegazioni;
      b) le  cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le
modalita' di ripiano;
      c) i  risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni,
con  riguardo anche agli obiettivi del piano attuativo e con distinto
riferimento all'attivita' sanitaria e a quella socio assistenziale;
      d) i  dati  analitici  relativi al personale, con le variazioni
intervenute durante l'anno.
    7.  Mediante gli allegati illustrativi della gestione finanziaria
sono forniti i dati concernenti:
      a) le   modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse  acquisite
attraverso operazioni di indebitamento;
      b) i  flussi  di  cassa,  aggregati secondo le disposizioni sul
consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.