Art. 112.
           Procedimento di adozione degli atti di bilancio
    1.  Il  direttore  generale  dell'Azienda unita' sanitaria locale
adotta  il  bilancio  pluriennale ed il bilancio preventivo economico
annuale  e li trasmette entro il 10 ottobre alla giunta regionale per
la  relativa  approvazione.  Entro  lo  stesso  termine  il direttore
generale  trasmette  il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo
economico  annuale  con  allegata la relazione del collegio sindacale
anche  alla conferenza dei sindaci per gli effetti di cui all'art. 3,
comma  14, del decreto delegato. La conferenza rimette nei successivi
venti giorni le relative osservazioni alla giunta regionale.
    2.  Il  direttore  generale  dell'Azienda  ospedaliera  adotta il
bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li
trasmette  alla  giunta regionale entro il 31 ottobre per la relativa
approvazione.
    3.   Entro  il  30 aprile  i  direttori  generali  delle  Aziende
sanitarie  adottano  il  bilancio  di esercizio e lo trasmettono alla
giunta  regionale  per  la  relativa  approvazione  e  nel caso delle
Aziende unita' sanitarie locali anche alla conferenza dei sindaci che
rimette,  nei  successivi venti giorni, le relative osservazioni alla
giunta regionale.
    4.  Ai  fini  del  controllo  regionale  sugli  atti  di bilancio
dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale il termine di quaranta giorni
previsto  dall'art. 34,  comma 2, decorre dal momento del ricevimento
delle  osservazioni  della  conferenza  dei  sindaci  e  comunque dal
ventesimo giorno dal ricevimento dell'atto.
    5.  La  giunta  regionale  in  sede di approvazione degli atti di
bilancio puo' richiedere l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni
contestualmente  impartite;  di tale adeguamento le Aziende sanitarie
devono dare atto in sede di bilancio di esercizio.