Art. 112. Procedimento di adozione degli atti di bilancio 1. Il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette entro il 10 ottobre alla giunta regionale per la relativa approvazione. Entro lo stesso termine il direttore generale trasmette il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico annuale con allegata la relazione del collegio sindacale anche alla conferenza dei sindaci per gli effetti di cui all'art. 3, comma 14, del decreto delegato. La conferenza rimette nei successivi venti giorni le relative osservazioni alla giunta regionale. 2. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette alla giunta regionale entro il 31 ottobre per la relativa approvazione. 3. Entro il 30 aprile i direttori generali delle Aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono alla giunta regionale per la relativa approvazione e nel caso delle Aziende unita' sanitarie locali anche alla conferenza dei sindaci che rimette, nei successivi venti giorni, le relative osservazioni alla giunta regionale. 4. Ai fini del controllo regionale sugli atti di bilancio dell'Azienda unita' sanitaria locale il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 34, comma 2, decorre dal momento del ricevimento delle osservazioni della conferenza dei sindaci e comunque dal ventesimo giorno dal ricevimento dell'atto. 5. La giunta regionale in sede di approvazione degli atti di bilancio puo' richiedere l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contestualmente impartite; di tale adeguamento le Aziende sanitarie devono dare atto in sede di bilancio di esercizio.