Art. 113.
                          Libri obbligatori
    1.  Ciascuna  Azienda  sanitaria  deve  tenere  i  seguenti libri
obbligatori:
      a) libro giornale;
      b) libro degli inventari;
      e) libro dei provvedimenti del direttore generale;
      d) libro delle adunanze del collegio sindacale.
    2.  Il  libro  giornale  registra  indistintamente  ed  in ordine
cronologico tutti i fatti di gestione esterna che abbiano rilievo sui
risultati di esercizio.
    3.   Il   libro  degli  inventari  contiene  l'indicazione  e  la
valutazione  di  tutte le attivita' e passivita' relative all'Azienda
tenendo  distinte  quelle attinenti all'attivita' sanitaria da quelle
concernenti  i  servizi  socio  assistenziali.  All'aggiornamento del
libro  degli  inventari  si provvede al termine dell'esercizio e, con
riguardo alle scorte ed alle immobilizzazioni materiali si utilizzano
le risultanze della contabilita' di magazzino e dell'inventano di cui
all'art. 105.  Alla  valutazione  degli  elementi  del  patrimonio si
provvede in conformita' alle direttive emanate dalla giunta regionale
in coerenza con le disposizioni del codice civile.
    4.   Il   libro  dei  provvedimenti  del  direttore  generale  e'
costituito   dalla   raccolta   degli  atti  adottati  dal  direttore
nell'esercizio  delle sue funzioni di direzione ed organizzazione: di
tali atti e' data diffusione all'interno dell'Azienda mediante idonee
forme di pubblicita'.
    5.  Fatti  salvi  gli  adempimenti eventualmente prescritti dalla
normativa  vigente  in materia tributaria, i libri obbligatori di cui
al  comma  1,  prima  di  essere  messi in uso devono essere numerati
progressivamente   in   ogni  pagina,  timbrati  e  sottoscritti  dal
direttore  generale  e  dal presidente del collegio sindacale in ogni
foglio,  Il direttore generale e il presidente del collegio sindacale
devono  dichiarare  nell'ultima pagina di ciascun libro il numero dei
fogli che lo compongono.