Art. 113. Libri obbligatori 1. Ciascuna Azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori: a) libro giornale; b) libro degli inventari; e) libro dei provvedimenti del direttore generale; d) libro delle adunanze del collegio sindacale. 2. Il libro giornale registra indistintamente ed in ordine cronologico tutti i fatti di gestione esterna che abbiano rilievo sui risultati di esercizio. 3. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attivita' e passivita' relative all'Azienda tenendo distinte quelle attinenti all'attivita' sanitaria da quelle concernenti i servizi socio assistenziali. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio e, con riguardo alle scorte ed alle immobilizzazioni materiali si utilizzano le risultanze della contabilita' di magazzino e dell'inventano di cui all'art. 105. Alla valutazione degli elementi del patrimonio si provvede in conformita' alle direttive emanate dalla giunta regionale in coerenza con le disposizioni del codice civile. 4. Il libro dei provvedimenti del direttore generale e' costituito dalla raccolta degli atti adottati dal direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione ed organizzazione: di tali atti e' data diffusione all'interno dell'Azienda mediante idonee forme di pubblicita'. 5. Fatti salvi gli adempimenti eventualmente prescritti dalla normativa vigente in materia tributaria, i libri obbligatori di cui al comma 1, prima di essere messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, timbrati e sottoscritti dal direttore generale e dal presidente del collegio sindacale in ogni foglio, Il direttore generale e il presidente del collegio sindacale devono dichiarare nell'ultima pagina di ciascun libro il numero dei fogli che lo compongono.