Art. 114.
                        Contabilita' generale
    1.  Le  Aziende  sanitarie,  mediante  la registrazione dei fatti
gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi
a  singole  categorie  di valori omogenei provvedono alla rilevazione
dei  costi  e  dei  ricavi e della variazioni negli elementi attivi e
passivi  del  patrimonio,  in  modo  da  darne  rappresentazione  nel
bilancio di esercizio e nei relativi allegati.
    2.  A  tal  fine la giunta regionale definisce il piano dei conti
anche  in  relazione alle indicazioni del piano sanitario regionale e
comunque in coerenza con il contenuto del bilancio di esercizio e dei
relativi allegati.
    3.  I  flussi  di  cassa sono in ogni caso oggetto di rilevazioni
preordinate alla redazione dei prospetti periodici di cui all'art. 30
della legge 5 agosto1978, n. 468, e successive modificazioni.
    4.  Mediante  separate  scritturazioni  sono  inoltre  rilevati i
crediti  insorti  a  favore  dell'Azienda  e  le obbligazioni da essa
contratte,  con  l'indicazione  della  data  in  cui  presuntivamente
risulteranno  esigibili;  l'annotazione  di ciascuna operazione viene
successivamente  cancellata allorche' l'obbligazione attiva o passiva
sia  stata  rilevata  ai sensi del precedente primo comma o sia stata
riconosciuta comunque insussistente.