Art. 114. Contabilita' generale 1. Le Aziende sanitarie, mediante la registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei provvedono alla rilevazione dei costi e dei ricavi e della variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati. 2. A tal fine la giunta regionale definisce il piano dei conti anche in relazione alle indicazioni del piano sanitario regionale e comunque in coerenza con il contenuto del bilancio di esercizio e dei relativi allegati. 3. I flussi di cassa sono in ogni caso oggetto di rilevazioni preordinate alla redazione dei prospetti periodici di cui all'art. 30 della legge 5 agosto1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Mediante separate scritturazioni sono inoltre rilevati i crediti insorti a favore dell'Azienda e le obbligazioni da essa contratte, con l'indicazione della data in cui presuntivamente risulteranno esigibili; l'annotazione di ciascuna operazione viene successivamente cancellata allorche' l'obbligazione attiva o passiva sia stata rilevata ai sensi del precedente primo comma o sia stata riconosciuta comunque insussistente.