Art. 115. Sistema budgetario 1. Le Aziende sanitarie adottano il sistema budgetario come metodologia per la formazione del loro piano attuativo e come strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative di realizzazione del piano. 2. Il sistema budgetario e' costituito da documenti previsionali che con riguardo all'esercizio o a periodi piu' circoscritti definiscono per i diversi ambiti di attivita' e per le specifiche responsabilita' gestionali gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti sulla base di documenti consuntivi. 3. Sulla base dei budget settoriali e parziali come definiti dal precedente comma e' predisposto il budget generale dell'Azienda che con riguardo all'intero esercizio rappresenta i costi ed i ricavi riferibili alle articolazioni funzionali ed organizzative dell'Azienda. 4. Con specifico regolamento e nel rispetto delle direttive eventualmente impartite dalla Regione l'Azienda disciplina le procedure le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione. 5. Il budget generale dell'Azienda e' allegato al bilancio annuale di previsione. 6. Il piano sanitario regionale puo' prevedere forme di budget la cui redazione e' obbligatoria.