Art. 115.
                         Sistema budgetario
    1.  Le  Aziende  sanitarie  adottano  il  sistema budgetario come
metodologia  per  la  formazione  del  loro  piano  attuativo  e come
strumento  per  indirizzare  ed  orientare  le  scelte  operative  di
realizzazione del piano.
    2.  Il sistema budgetario e' costituito da documenti previsionali
che   con  riguardo  all'esercizio  o  a  periodi  piu'  circoscritti
definiscono  per  i  diversi  ambiti di attivita' e per le specifiche
responsabilita' gestionali gli obiettivi da perseguire e le risorse a
tal  fine  disponibili,  e  ne verificano i risultati raggiunti sulla
base di documenti consuntivi.
    3.  Sulla base dei budget settoriali e parziali come definiti dal
precedente  comma  e' predisposto il budget generale dell'Azienda che
con  riguardo  all'intero  esercizio  rappresenta i costi ed i ricavi
riferibili    alle    articolazioni   funzionali   ed   organizzative
dell'Azienda.
    4.  Con  specifico  regolamento  e  nel  rispetto delle direttive
eventualmente   impartite   dalla  Regione  l'Azienda  disciplina  le
procedure  le  competenze  ed i criteri per la formazione dei budget,
definisce   gli   strumenti   di  controllo  e  verifica  sulla  loro
attuazione.
    5.  Il  budget  generale  dell'Azienda  e'  allegato  al bilancio
annuale di previsione.
    6. Il piano sanitario regionale puo' prevedere forme di budget la
cui redazione e' obbligatoria.