Art. 116. Contabilita' analitica 1. Nelle rilevazioni dei fatti gestionali, le Aziende sanitarie applicano un sistema di contabilita' analitica al fine di verificare costantemente il livello di attuazione dei budget ed allo scopo di elaborare le informazioni economiche richieste dalla Regione. 2. Mediante la contabilita' analitica le rilevazioni si estendono ai fatti interni di gestione, in modo da determinare congiuntamente o alternativamente, costi ricavi e risultati relativi a centri di responsabilita', ad aree di attivita', a servizi, alla gestione di determinati beni a categorie di prestazioni o prodotti. 3. Il direttore generale in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla giunta regionale definisce l'impostazione della contabilita' analitica e le modalita' con cui essa deve essere tenuta. 4. Il direttore generale assicura che le risultanze delle analisi dei costi e dei rendimenti, nonche' i risultati per centri di costo della Azienda sanitaria abbiano idonee forme di pubblicita'.