Art. 116.
                       Contabilita' analitica
    1.  Nelle  rilevazioni dei fatti gestionali, le Aziende sanitarie
applicano  un sistema di contabilita' analitica al fine di verificare
costantemente  il  livello  di attuazione dei budget ed allo scopo di
elaborare le informazioni economiche richieste dalla Regione.
    2. Mediante la contabilita' analitica le rilevazioni si estendono
ai fatti interni di gestione, in modo da determinare congiuntamente o
alternativamente,  costi  ricavi  e  risultati  relativi  a centri di
responsabilita',  ad  aree  di attivita', a servizi, alla gestione di
determinati beni a categorie di prestazioni o prodotti.
    3.   Il   direttore   generale   in  coerenza  con  le  direttive
eventualmente  impartite al riguardo dalla giunta regionale definisce
l'impostazione  della  contabilita'  analitica e le modalita' con cui
essa deve essere tenuta.
    4. Il direttore generale assicura che le risultanze delle analisi
dei  costi  e dei rendimenti, nonche' i risultati per centri di costo
della Azienda sanitaria abbiano idonee forme di pubblicita'.