Art. 117. Controllo di gestione 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, le Aziende sanitarie attivano il controllo della gestione economica aziendale. L'esercizio della funzione di controllo di gestione e' regolamentato in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla giunta regionale con apposito provvedimento aziendale che definisce le procedure da attivarsi, le competenze e le responsabilita' delle strutture organizzative coinvolte, gli obiettivi da perseguire e i risultati da raggiungere. 2. Attraverso il controllo di gestione viene costantemente verificato l'andamento dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' aziendale e viene fatta applicazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' previamente definiti in coerenza con il piano attuativo e con gli indirizzi di direzione aziendale. Gli scostamenti e le disfunzioni eventualmente riscontrate sono segnalate ai responsabili delle strutture aziendali ed alla direzione aziendale. 3. Il controllo di gestione si avvale dei dati contabili derivanti dalla contabilita' generale e analitica e dei dati extra contabili distinti per centri di responsabilita' rilevati dai flussi informativi aziendali.