Art. 117.
                        Controllo di gestione
    1.   Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  obiettivi
programmati  e  la corretta ed economica utilizzazione delle risorse,
le  Aziende  sanitarie attivano il controllo della gestione economica
aziendale.  L'esercizio  della  funzione  di controllo di gestione e'
regolamentato in coerenza con le direttive eventualmente impartite al
riguardo  dalla giunta regionale con apposito provvedimento aziendale
che   definisce  le  procedure  da  attivarsi,  le  competenze  e  le
responsabilita'   delle   strutture   organizzative   coinvolte,  gli
obiettivi da perseguire e i risultati da raggiungere.
    2.  Attraverso  il  controllo  di  gestione  viene  costantemente
verificato  l'andamento  dei  costi,  dei  rendimenti e dei risultati
dell'attivita'  aziendale e viene fatta applicazione di indicatori di
efficacia,   efficienza   ed  economicita'  previamente  definiti  in
coerenza  con  il  piano  attuativo  e con gli indirizzi di direzione
aziendale. Gli scostamenti e le disfunzioni eventualmente riscontrate
sono  segnalate  ai  responsabili  delle  strutture aziendali ed alla
direzione aziendale.
    3.  Il  controllo  di  gestione  si  avvale  dei  dati  contabili
derivanti  dalla  contabilita'  generale e analitica e dei dati extra
contabili  distinti per centri di responsabilita' rilevati dai flussi
informativi aziendali.