Art. 119. Modalita' dei pagamenti e servizi di cassa 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 120, le Aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso il loro cassiere, al quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto dell'Azienda. 2. Il servizio di cassa e' affidato mediante contratto ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che provvede al deposito dei titoli e valori dell'Azienda. Il contratto disciplina altresi' la redazione dei prospetti dei flussi di cassa previsti dalla normativa vigente da trasmettere al Ministero competente ed i relativi adempimenti a carico dell'Azienda e dell'istituto. 3. L'affidamento del servizio di cassa e' disposto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'art. 121. L'offerta economicamente piu' vantaggiosa viene selezionata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) migliori condizioni in ordine ai tassi di interesse; b) condizioni di valuta; c) tempi massimi di esecuzione dei pagamenti; d) numero e distribuzione territoriale degli sportelli aggiuntivi rispetto alla dotazione minima richiesta nel bando come requisito per l'aggiudicazione; e) entita' di possibili conferimenti straordinari in conto capitale. Nella scelta dell'affidatario si puo' tener conto, altresi', di ulteriori servizi offerti e delle relative condizioni. 4. Qualora il servizio sia affidato ad un gruppo di istituti creditizi, il contratto deve individuare l'istituto capofila in grado di rispondere nei confronti dell'Azienda e della sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5. Le Aziende sanitarie possono ricorrere all'accensione di anticipazioni con il loro cassiere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale al netto dei costi capitalizzati e detratti i costi per mobilita' sanitaria passiva. 6. Il direttore generale individua i funzionari preposti alla riscossione delle entrate, disciplina le procedure per disporre i pagamenti e determinale relative competenze.