Art. 119.
             Modalita' dei pagamenti e servizi di cassa
    1.  Salvo  quanto  stabilito  dall'art. 120, le Aziende sanitarie
provvedono  ai pagamenti attraverso il loro cassiere, al quale devono
affluire tutte le somme comunque riscosse per conto dell'Azienda.
    2.  Il  servizio  di  cassa  e' affidato mediante contratto ad un
istituto  di  credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria
provinciale  dello  Stato  e  che  provvede  al deposito dei titoli e
valori  dell'Azienda.  Il  contratto disciplina altresi' la redazione
dei prospetti dei flussi di cassa previsti dalla normativa vigente da
trasmettere  al  Ministero  competente  ed  i  relativi adempimenti a
carico dell'Azienda e dell'istituto.
    3.  L'affidamento  del servizio di cassa e' disposto nel rispetto
della   normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente  e  secondo  le
procedure  definite  nel  regolamento  di cui all'art. 121. L'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  viene  selezionata  sulla base dei
seguenti elementi di valutazione:
      a) migliori condizioni in ordine ai tassi di interesse;
      b) condizioni di valuta;
      c) tempi massimi di esecuzione dei pagamenti;
      d) numero   e   distribuzione   territoriale   degli  sportelli
aggiuntivi  rispetto  alla  dotazione minima richiesta nel bando come
requisito per l'aggiudicazione;
      e) entita'  di  possibili  conferimenti  straordinari  in conto
capitale.
    Nella  scelta  dell'affidatario si puo' tener conto, altresi', di
ulteriori servizi offerti e delle relative condizioni.
    4.  Qualora  il  servizio  sia  affidato ad un gruppo di istituti
creditizi, il contratto deve individuare l'istituto capofila in grado
di rispondere nei confronti dell'Azienda e della sezione di tesoreria
provinciale dello Stato.
    5.  Le  Aziende  sanitarie  possono  ricorrere  all'accensione di
anticipazioni  con  il  loro  cassiere  nella  misura  massima  di un
dodicesimo  dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto
nel  bilancio  preventivo  annuale al netto dei costi capitalizzati e
detratti i costi per mobilita' sanitaria passiva.
    6.  Il  direttore  generale  individua i funzionari preposti alla
riscossione  delle  entrate,  disciplina  le procedure per disporre i
pagamenti e determinale relative competenze.