Art. 12.
                               Regione
    1.  Il  consiglio  regionale  su proposta della giunta approva il
piano sanitario regionale che ha durata triennale.
    2.  La giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo tecnico
e  coordinamento  delle attivita' delle aziende sanitarie, sulla base
delle disposizioni del piano sanitario regionale; con i relativi atti
sono  stabiliti  modalita' e termini per l'adeguamento alle direttive
regionali da parte delle medesime aziende.
    3.  La  giunta  regionale  esercita  le  attivita' di controllo e
vigilanza  promozione  e  supporto nei confronti delle aziende unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende ospedaliere. La giunta regionale
approva  gli  atti  di  bilancio  delle aziende sanitarie, nonche' il
piano  attuativo  delle  aziende  ospedaliere.  La  giunta  regionale
esprime inoltre il proprio parere sullo schema di statuto aziendale.