Art. 12. Regione 1. Il consiglio regionale su proposta della giunta approva il piano sanitario regionale che ha durata triennale. 2. La giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo tecnico e coordinamento delle attivita' delle aziende sanitarie, sulla base delle disposizioni del piano sanitario regionale; con i relativi atti sono stabiliti modalita' e termini per l'adeguamento alle direttive regionali da parte delle medesime aziende. 3. La giunta regionale esercita le attivita' di controllo e vigilanza promozione e supporto nei confronti delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La giunta regionale approva gli atti di bilancio delle aziende sanitarie, nonche' il piano attuativo delle aziende ospedaliere. La giunta regionale esprime inoltre il proprio parere sullo schema di statuto aziendale.