Art. 120. Casse economali 1. Ciascuna Azienda sanitaria disciplina con apposito regolamento il servizio di cassa economale, che puo' articolarsi in una cassa centrale ed in casse periferiche. Il servizio di cassa economale effettua direttamente i pagamenti in contanti e rimborsa, o anticipa, le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti. 2. Le somme messe a disposizione del servizio di cassa economale non possono eccedere l'ammontare complessivo stabilito dall'apposito regolamento aziendale e sono reintegrabili in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme gia' spese. 3. I cassieri devono annotare su un registro cronologico tutte le operazioni effettuate e non possono eseguire alcun pagamento senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. 4. Al termine di ciascun esercizio i responsabiIi degli uffici di economato rendono il conto della gestione. Il conto deve essere inoltre reso allorche' siano da integrare le disponibilita' o allorquando, per qualsiasi ragione il responsabile dell'ufficio economato sia cessato dal proprio incarico.