Art. 120.
                           Casse economali
    1. Ciascuna Azienda sanitaria disciplina con apposito regolamento
il  servizio  di  cassa  economale, che puo' articolarsi in una cassa
centrale  ed  in  casse  periferiche.  Il servizio di cassa economale
effettua direttamente i pagamenti in contanti e rimborsa, o anticipa,
le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti.
    2.  Le somme messe a disposizione del servizio di cassa economale
non  possono eccedere l'ammontare complessivo stabilito dall'apposito
regolamento  aziendale  e  sono  reintegrabili  in corso di esercizio
previa rendicontazione delle somme gia' spese.
    3. I cassieri devono annotare su un registro cronologico tutte le
operazioni  effettuate  e  non possono eseguire alcun pagamento senza
l'autorizzazione dell'ufficio competente.
    4. Al termine di ciascun esercizio i responsabiIi degli uffici di
economato  rendono  il  conto  della  gestione.  Il conto deve essere
inoltre  reso  allorche'  siano  da  integrare  le  disponibilita'  o
allorquando,  per  qualsiasi  ragione  il  responsabile  dell'ufficio
economato sia cessato dal proprio incarico.