Art. 122.
             Programmazione dell'attivita' contrattuale
    1. Le Aziende sanitarie provvedono alla programmazione dei lavori
pubblici secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 11 febbraio
1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive
modificazioni.
    2.  Le  Aziende sanintarie provvedono alla programmazione annuale
delle  forniture  e  dei  servizi  in  modo da conseguire economie di
gestione  nello  svolgimento della loro attivita' contrattuale. A tal
fine,  dopo  l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale
di  cui all'art. 110, il direttore generale tenendo anche conto delle
esigenze segnalate dai responsabili delle strutture aziendali, adotta
il  programma dell'attivita' contrattuale e ne da' debita pubblicita'
nelle  forme  previste  dal  regolamento  di  cui all'art. 121. Per i
contratti  che  non siano previsti dal programma i responsabili delle
strutture  devono chiedere la preventiva autorizzazione del direttore
generale  per  poter  assumere  il provvedimento a contrattare di cui
all'art. 123.
    3.  Le  Aziende  sanitarie  al fine di ottenere economie di scala
possono  procedere ad acquisti unificati per beni e servizi di comune
utilizzo,  dando  mandato  a  svolgere le procedure per la scelta del
contraente  ad  una  delle  Aziende  ovvero  ad  eventuali  strutture
consortili o societarie interaziendali aventi competenza in materia