Art. 122. Programmazione dell'attivita' contrattuale 1. Le Aziende sanitarie provvedono alla programmazione dei lavori pubblici secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni. 2. Le Aziende sanintarie provvedono alla programmazione annuale delle forniture e dei servizi in modo da conseguire economie di gestione nello svolgimento della loro attivita' contrattuale. A tal fine, dopo l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale di cui all'art. 110, il direttore generale tenendo anche conto delle esigenze segnalate dai responsabili delle strutture aziendali, adotta il programma dell'attivita' contrattuale e ne da' debita pubblicita' nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 121. Per i contratti che non siano previsti dal programma i responsabili delle strutture devono chiedere la preventiva autorizzazione del direttore generale per poter assumere il provvedimento a contrattare di cui all'art. 123. 3. Le Aziende sanitarie al fine di ottenere economie di scala possono procedere ad acquisti unificati per beni e servizi di comune utilizzo, dando mandato a svolgere le procedure per la scelta del contraente ad una delle Aziende ovvero ad eventuali strutture consortili o societarie interaziendali aventi competenza in materia