Art. 123.
                     Provvedimento a contrattare
    1.  Per  addivenire  alla conclusione di ciascun contratto, e per
poter  avviare  le relative procedure, e' necessaria l'adozione di un
provvedimento  che  determini  l'importo  presunto,  l'oggetto  e  le
clausole  essenziali del contratto, che motivi gli interessi pubblici
che  con  esso  si intendono perseguire, che individui il funzionario
responsabile   del   procedimento  contrattuale,  che  stabilisca  la
procedura ed i criteri di scelta del contraente.
    2.  Il  provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal direttore
generale  o  dal  responsabile  della struttura secondo le competenze
stabilite    dall'atto   aziendale   o   da   specifico   regolamento
organizzativo deI medesimo attuativo.
    3. Nessuna fornitura di beni e prestazione di servizi puo' essere
artificiosamente  suddivisa in piu' contratti allo scopo di sottrarla
alla applicazione della relativa disciplina.
    4. Per i contratti di importo inferiore a lire 50 milioni, pari a
euro  25.549,31  non  e'  necessaria  l'adozione  del provvedimento a
contrattare  e  la  struttura  organizzativa competente provvede alla
scelta  del  contraente  ed  alla  conclusione  del  contratto con le
modalita'   stabilite   nel   regolamento   aziendale  dell'attivita'
contrattuale per le spese in economia.