Art. 123. Provvedimento a contrattare 1. Per addivenire alla conclusione di ciascun contratto, e per poter avviare le relative procedure, e' necessaria l'adozione di un provvedimento che determini l'importo presunto, l'oggetto e le clausole essenziali del contratto, che motivi gli interessi pubblici che con esso si intendono perseguire, che individui il funzionario responsabile del procedimento contrattuale, che stabilisca la procedura ed i criteri di scelta del contraente. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal direttore generale o dal responsabile della struttura secondo le competenze stabilite dall'atto aziendale o da specifico regolamento organizzativo deI medesimo attuativo. 3. Nessuna fornitura di beni e prestazione di servizi puo' essere artificiosamente suddivisa in piu' contratti allo scopo di sottrarla alla applicazione della relativa disciplina. 4. Per i contratti di importo inferiore a lire 50 milioni, pari a euro 25.549,31 non e' necessaria l'adozione del provvedimento a contrattare e la struttura organizzativa competente provvede alla scelta del contraente ed alla conclusione del contratto con le modalita' stabilite nel regolamento aziendale dell'attivita' contrattuale per le spese in economia.