Art. 124. Condizioni e clausole contrattuali 1. I contratti devono avere termine e durata certi; i contratti attivi e passivi di locazione di immobili non possono superare i nove anni. 2. I contratti per la fornitura di beni e di servizi non devono prevedere dilazioni di pagamento superiore ai novanta giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale. 3. Le spese di copia, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, compresi gli oneri tributari, sono a carico del privato contraente salvo che per esplicita convenzione non venga stabilito diversamente. 4. I contratti devono prevedere le penalita' per il mancato o inesatto adempimento, nonche' per la ritardata esecuzione delle prestazioni. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il contraente deve prestare idonea cauzione secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente. 5. Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo, i contratti devono prevedere prezzi fissi ed invariabili. Nei contratti di durata pluriennale e' ammessa la clausola di adeguamento del prezzo in conformita' alle vigenti disposizioni in materia. 6. I contratti devono prevedere che qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione il contraente e' tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che le relative variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione originaria. 7. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore a proseguire la medesima prestazione, a richiesta dell'Azienda ed alle stesse condizioni fino ad un massimo di altri novanta giorni per l'individuazione del nuovo contraente. 8. E' fatto divieto all'appaltatore, sotto pena di decadenza dal contratto e di perdita della cauzione, di cedere in tutto o in parte la fornitura o il servizio aggiudicatogli. La fornitura o il servizio possono essere oggetto di subappalto nel rispetto della normativa vigente salvo esplicito divieto contenuto nel bando di gara. 9. Lo statuto o il regolamento aziendale dell'attivita' contrattuale possono motivatamente derogare alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, con riferimento alla dimensione economica dei contratti ed a determinate tipologie di beni e servizi.