Art. 124.
                 Condizioni e clausole contrattuali
    1.  I  contratti devono avere termine e durata certi; i contratti
attivi e passivi di locazione di immobili non possono superare i nove
anni.
    2.  I  contratti per la fornitura di beni e di servizi non devono
prevedere  dilazioni  di  pagamento superiore ai novanta giorni dalla
data di esecuzione della prestazione contrattuale.
    3.  Le  spese  di  copia,  di  registrazione  ed ogni altra spesa
connessa  al  contratto,  compresi gli oneri tributari, sono a carico
del  privato contraente salvo che per esplicita convenzione non venga
stabilito diversamente.
    4.  I  contratti  devono  prevedere le penalita' per il mancato o
inesatto  adempimento,  nonche'  per  la  ritardata  esecuzione delle
prestazioni.  A  garanzia  della  completa  e regolare esecuzione del
contratto  il contraente deve prestare idonea cauzione secondo quanto
previsto dalla normativa statale vigente.
    5.  Salvo  che  per  i  beni  o  prestazioni  il  cui  prezzo sia
determinato  per  legge o per atto amministrativo, i contratti devono
prevedere  prezzi  fissi  ed  invariabili.  Nei  contratti  di durata
pluriennale  e'  ammessa  la  clausola  di  adeguamento del prezzo in
conformita' alle vigenti disposizioni in materia.
    6.  I contratti devono prevedere che qualora nel corso della loro
esecuzione  si  renda  necessario  un aumento o una diminuzione della
prestazione  il  contraente  e' tenuto ad assoggettarvisi agli stessi
patti  e  condizioni del contratto originario, sempre che le relative
variazioni  siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale
e non siano tali da mutare la natura della prestazione originaria.
    7.  I  contratti  per la fornitura di beni e servizi, che abbiano
durata  non  inferiore  all'anno,  possono  prevedere  l'obbligo  del
fornitore   a   proseguire   la  medesima  prestazione,  a  richiesta
dell'Azienda  ed  alle  stesse condizioni fino ad un massimo di altri
novanta giorni per l'individuazione del nuovo contraente.
    8.  E' fatto divieto all'appaltatore, sotto pena di decadenza dal
contratto  e di perdita della cauzione, di cedere in tutto o in parte
la fornitura o il servizio aggiudicatogli. La fornitura o il servizio
possono  essere  oggetto  di  subappalto nel rispetto della normativa
vigente salvo esplicito divieto contenuto nel bando di gara.
    9.   Lo   statuto   o  il  regolamento  aziendale  dell'attivita'
contrattuale  possono motivatamente derogare alle disposizioni di cui
ai  commi  6  e  7,  con  riferimento  alla  dimensione economica dei
contratti ed a determinate tipologie di beni e servizi.