Art. 125. C a p i t o l a t i 1. Il consiglio regionale delibera il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi delle Aziende sanitarie. Il capitolato generale definisce anche con riguardo alle diverse tipologie di rapporti contrattuali, le condizioni e le clausole da inserire nei relativi contratti. 2. Qualora la procedura adottata per la scelta del contraente richieda la predisposizione di un capitolato speciale che definisca contenuto, termini e condizioni dello specifico contratto da concludere, detto capitolato deve conformarsi alle disposizioni del capitolato generale ed agli eventuali schemi di capitolato speciale approvati dalla giunta regionale.