Art. 125.
                         C a p i t o l a t i
    1.  Il consiglio regionale delibera il capitolato generale per la
fornitura  di  beni  e servizi delle Aziende sanitarie. Il capitolato
generale  definisce  anche  con  riguardo  alle  diverse tipologie di
rapporti  contrattuali,  le  condizioni e le clausole da inserire nei
relativi contratti.
    2.  Qualora  la  procedura  adottata per la scelta del contraente
richieda  la  predisposizione di un capitolato speciale che definisca
contenuto,   termini   e  condizioni  dello  specifico  contratto  da
concludere,  detto  capitolato deve conformarsi alle disposizioni del
capitolato  generale  ed agli eventuali schemi di capitolato speciale
approvati dalla giunta regionale.