Art. 126. Funzionario responsabile del procedimento contrattuale 1. In conformita' con le disposizioni di cui al capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con le relative norme della l.r. 20 gennaio 1995, n. 9, e' nominato nel provvedimento a contrattare di cui all'an. 123 della presente legge un funzionario responsabile del procedimento contrattuale, scelto tra i funzionari in servizio presso la struttura organizzativa che provvede all'acquisto. 2. Il funzionario responsabile segue l'intero iter del procedimento contrattuale anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell'ambito dell'Azienda sanitaria e cura che la formazione e l'esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo piu' rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicita' e delle altre regole procedurali. A tal fine, il funzionario responsabile cura i rapponi con i soggetti interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e rappresenta l'organo di impulso del procedimento e il referente interno dell'Azienda sanitaria. 3. Il funzionario responsabile riferisce immediatamente all'organo che la ha nominato sulle circostanze che determinano o facciano temere il verificarsi di irregolarita' o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine. 4. Il nome e la sede del funzionario responsabile sono resi noti al pubblico in forme adeguate. 5. Al termine del suo incarico il funzionario responsabile presenta all'organo che lo ha nominato una relazione in cui sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, la correttezza e la puntualita' con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.