Art. 126.
       Funzionario responsabile del procedimento contrattuale
    1.  In  conformita'  con  le  disposizioni di cui al capo secondo
della  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi)  e  con le relative norme della l.r. 20 gennaio 1995,
n.  9, e' nominato nel provvedimento a contrattare di cui all'an. 123
della  presente  legge  un  funzionario responsabile del procedimento
contrattuale, scelto tra i funzionari in servizio presso la struttura
organizzativa che provvede all'acquisto.
    2.   Il   funzionario   responsabile   segue  l'intero  iter  del
procedimento  contrattuale anche nelle fasi che eventualmente debbano
svolgersi   in   uffici  diversi  o  fuori  dell'ambito  dell'Azienda
sanitaria  e  cura  che  la  formazione  e l'esecuzione del contratto
avvengano  regolarmente  e  nel  modo piu' rapido, nel rispetto delle
norme sulla pubblicita' e delle altre regole procedurali. A tal fine,
il   funzionario   responsabile   cura   i  rapponi  con  i  soggetti
interessati,   in   modo  da  garantire  la  loro  partecipazione  ed
informazione, e rappresenta l'organo di impulso del procedimento e il
referente interno dell'Azienda sanitaria.
    3.   Il   funzionario   responsabile   riferisce   immediatamente
all'organo  che  la  ha  nominato sulle circostanze che determinano o
facciano  temere  il  verificarsi  di  irregolarita' o rallentamenti,
facendo  proposte  per  il  loro  superamento  ovvero  segnalando  le
iniziative assunte a tal fine.
    4.  Il nome e la sede del funzionario responsabile sono resi noti
al pubblico in forme adeguate.
    5.  Al  termine  del  suo  incarico  il  funzionario responsabile
presenta  all'organo  che  lo  ha  nominato una relazione in cui sono
segnalati  tutti  gli  elementi  rilevanti  al fine di poter valutare
l'esattezza,  la  correttezza  e  la  puntualita'  con cui sono stati
adempiuti gli obblighi contrattuali.