Art. 127.
                      Conclusione dei contratti
    1. I contratti delle Aziende sanitarie per la fornitura di beni e
servizi  il  cui  valore  sia  superiore  alla soglia stabilita dalla
normativa  comunitaria  sono  conclusi mediante le procedure previste
dalla  normativa comunitaria e nazionale vigente, con il contenuto ed
il  contraente risultanti dal verbale delle relative operazioni o dal
provvedimento di aggiudicazione.
    2. I contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore
alla  soglia  definita  dalla  normativa  comunitaria  sono  conclusi
secondo le norme di diritto privato e le procedure indicate nell'atto
aziendale o dal regolamento aziendale dell'attivitia' contrattuale.
    3.   La   volonta'   di  contrarre  delle  Aziende  sanitarie  e'
validamente  manifestata  soltanto  nella forma scritta e rispetto ad
offerte scritte dalla parte contraente.
    4.  Con  provvedimento  motivato  dell'organo  che ha adottato il
provvedimento   di  cui  all'art. 123,  comma  1,  si  provvede  alla
accettazione   dell'offerta   prescelta   previa  acquisizione  della
necessaria  documentazione:  il contratto e' concluso a seguito della
tempestiva comunicazione di tale provvedimento al contraente.
    5.  Il  provvedimento  di  accettazione dell'offerta prescelta e'
adottato tenendo anche conto della congruita' dei prezzi con riguardo
alle   rilevazioni  effettuate  dall'osservatorio  regionale  di  cui
all'art. 131.  Deve  essere  preventivamente  acquisito  il parere di
congruita'  dell'ufficio  tecnico erariale, nel caso di acquisto o di
alienazione di immobili, o dell'ufficio tecnico comunale, nel caso di
locazione  di immobili: in entrambi i casi puo' essere in alternativa
sentito  ai  medesimi  fini  l'ufficio  del  genio civile o acquisito
parere  estimativo  di tecnico esperto nella materia mediante perizia
giurata.
    6.  Qualora  sia richiesto dal bando, o comunque sia opportuna la
ricognizione  delle  pattuizioni  contrattuali,  il contraente, entro
otto  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma 4, puo' essere
invitato  a  stipulare. in un termine non inferiore a dieci giorni un
formale atto. Alla stipulazione di tale atto provvede l'organo che ha
adottato  il  provvedimento  di  cui al comma 1 dell'art. 123. Ove il
contraente  non si presenti nel termine indicato, l'Azienda sanitaria
ha  facolta'  di  dichiarare  unilateralmente  risolto  il  contratto
concluso  e  di  procedere alla scelta di un diverso contraente sulla
base,   se   possibile,   delle  risultanze  della  stessa  procedura
contrattuale,  salvo  l'incameramento  della  cauzione  eventualmente
prestata ed il risarcimento dei danni.
    7.  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  ai commi da 1 a 6, i
contratti  di cui all'art. 123, comma 4, sono conclusi nel momento in
cui  e'  raggiunto  l'accordo  con  il  contraente  e,  se di importo
inferiore a due milioni, si puo' prescindere dalla forma scritta.