Art. 127. Conclusione dei contratti 1. I contratti delle Aziende sanitarie per la fornitura di beni e servizi il cui valore sia superiore alla soglia stabilita dalla normativa comunitaria sono conclusi mediante le procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con il contenuto ed il contraente risultanti dal verbale delle relative operazioni o dal provvedimento di aggiudicazione. 2. I contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia definita dalla normativa comunitaria sono conclusi secondo le norme di diritto privato e le procedure indicate nell'atto aziendale o dal regolamento aziendale dell'attivitia' contrattuale. 3. La volonta' di contrarre delle Aziende sanitarie e' validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte dalla parte contraente. 4. Con provvedimento motivato dell'organo che ha adottato il provvedimento di cui all'art. 123, comma 1, si provvede alla accettazione dell'offerta prescelta previa acquisizione della necessaria documentazione: il contratto e' concluso a seguito della tempestiva comunicazione di tale provvedimento al contraente. 5. Il provvedimento di accettazione dell'offerta prescelta e' adottato tenendo anche conto della congruita' dei prezzi con riguardo alle rilevazioni effettuate dall'osservatorio regionale di cui all'art. 131. Deve essere preventivamente acquisito il parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale, nel caso di acquisto o di alienazione di immobili, o dell'ufficio tecnico comunale, nel caso di locazione di immobili: in entrambi i casi puo' essere in alternativa sentito ai medesimi fini l'ufficio del genio civile o acquisito parere estimativo di tecnico esperto nella materia mediante perizia giurata. 6. Qualora sia richiesto dal bando, o comunque sia opportuna la ricognizione delle pattuizioni contrattuali, il contraente, entro otto giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, puo' essere invitato a stipulare. in un termine non inferiore a dieci giorni un formale atto. Alla stipulazione di tale atto provvede l'organo che ha adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 123. Ove il contraente non si presenti nel termine indicato, l'Azienda sanitaria ha facolta' di dichiarare unilateralmente risolto il contratto concluso e di procedere alla scelta di un diverso contraente sulla base, se possibile, delle risultanze della stessa procedura contrattuale, salvo l'incameramento della cauzione eventualmente prestata ed il risarcimento dei danni. 7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i contratti di cui all'art. 123, comma 4, sono conclusi nel momento in cui e' raggiunto l'accordo con il contraente e, se di importo inferiore a due milioni, si puo' prescindere dalla forma scritta.