Art. 128.
                  Collaudi e verifiche di qualita'
    1.  L'esattezza  degli adempimenti contrattuali e la qualita' dei
beni  forniti e dei servizi svolti sono oggetto di apposite procedure
di  controllo,  se  necessario,  anche  in  corso  di  esecuzione del
relativo   contratto   secondo   quanto   stabilito  nel  regolamento
dell'attivita' contrattuale.
    2.   I  controlli  sono  svolti  da  persone  in  possesso  delle
necessarie  competenze,  nominate dall'organo preposto ad adottare il
provvedimento  di  cui  all'art. 123,  e  scelte  tra il personale in
servizio presso l'Azienda o, in mancanza tra professionisti designati
dai rispettivi ordini professionali ove esistenti.
    3.  Fermo  restando  quanto  stabilito dal comma 4, l'incarico di
procedere  al controllo non puo' essere affidato a coloro che abbiano
partecipato  al  procedimento  di scelta del contraente o che abbiano
diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto.
    4.  Per  le  forniture ed i servizi che non superino l'importo di
lire  50 milioni,  pari  a  euro  25.549,31,  in  luogo dei controlli
previsti  dai  commi  1,  2  e  3,  e' sufficiente un'attestazione di
regolarita' rilasciata dal responsabile della struttura organizzativa
interessata,  salva  una  specifica dichiarazione di non possedere la
necessaria competenza.
    5.  Coloro  che  sono preposti ai controlli previsti dal presente
articolo  segnalano  al  responsabile  del  procedimento contrattuale
eventuali  inadeguatezze  del  contenuto  del contratto, nonche' ogni
inadempimento  contrattuale  e qualsiasi comportamento contrario alle
norme di correttezza e di buona fede.
    6.  Ciascun  contratto  stabilisce quale rilievo debbano avere le
risultanze   dei   controlli   di  cui  al  presente  articolo  sullo
svolgimento   del  rapporto  contrattuale  ed  in  particolare  sulle
obbligazioni assunte dall'Azienda.