Art. 128. Collaudi e verifiche di qualita' 1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualita' dei beni forniti e dei servizi svolti sono oggetto di apposite procedure di controllo, se necessario, anche in corso di esecuzione del relativo contratto secondo quanto stabilito nel regolamento dell'attivita' contrattuale. 2. I controlli sono svolti da persone in possesso delle necessarie competenze, nominate dall'organo preposto ad adottare il provvedimento di cui all'art. 123, e scelte tra il personale in servizio presso l'Azienda o, in mancanza tra professionisti designati dai rispettivi ordini professionali ove esistenti. 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'incarico di procedere al controllo non puo' essere affidato a coloro che abbiano partecipato al procedimento di scelta del contraente o che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto. 4. Per le forniture ed i servizi che non superino l'importo di lire 50 milioni, pari a euro 25.549,31, in luogo dei controlli previsti dai commi 1, 2 e 3, e' sufficiente un'attestazione di regolarita' rilasciata dal responsabile della struttura organizzativa interessata, salva una specifica dichiarazione di non possedere la necessaria competenza. 5. Coloro che sono preposti ai controlli previsti dal presente articolo segnalano al responsabile del procedimento contrattuale eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto, nonche' ogni inadempimento contrattuale e qualsiasi comportamento contrario alle norme di correttezza e di buona fede. 6. Ciascun contratto stabilisce quale rilievo debbano avere le risultanze dei controlli di cui al presente articolo sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dall'Azienda.