Art. 129.
                        Misure di trasparenza
    1. Le Aziende sanitarie provvedono annualmente a trasmettere alla
giunta   regionale   anche   sulla  base  di  eventuali  schemi  tipo
predisposti  dalla  giunta  medesima,  una relazione consuntiva sulla
loro attivita' contrattuale.
    2.  I contratti conclusi dalle Aziende sanitarie sono inseriti in
apposito  repertorio  e  vi  sono  conservati  fino alla scadenza dei
termini  di  prescrizione  delle  relative obbligazioni. L'accesso al
repertorio  e' consentito nelle forme e nei limiti di quanto previsto
dalla legge 241/1990 e dalle relative disposizioni attuative.