Art. 129. Misure di trasparenza 1. Le Aziende sanitarie provvedono annualmente a trasmettere alla giunta regionale anche sulla base di eventuali schemi tipo predisposti dalla giunta medesima, una relazione consuntiva sulla loro attivita' contrattuale. 2. I contratti conclusi dalle Aziende sanitarie sono inseriti in apposito repertorio e vi sono conservati fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni. L'accesso al repertorio e' consentito nelle forme e nei limiti di quanto previsto dalla legge 241/1990 e dalle relative disposizioni attuative.