Art. 13.
                              provincia
    1.  La  provincia  nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo
15,  comma 1, lett. b, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle  autonomie  locali),  e'  sentita in occasione delle variazioni
degli   ambiti   territoriali   sovracomunali  delle  aziende  unita'
sanitarie locali.
    2.  La provincia nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e'
sentita  dalla  conferenza  dei  sindaci  in  sede di esame dei piani
attuativi della o delle aziende unita' sanitarie locali il cui ambito
territoriale  e',  anche  in  parte,  ricompreso  nel  territorio  di
riferimento  della  provincia  medesima,  ai  fini  del  raccordo tra
programmazione sanitaria e programmazione dell'assistenza sociale.
    3. La provincia partecipa altresi' all'articolazione zonale della
conferenza  dei  sindaci  per  l'integrazione  con  i programmi e gli
interventi specifici di propria competenza.