Art. 13. provincia 1. La provincia nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' sentita in occasione delle variazioni degli ambiti territoriali sovracomunali delle aziende unita' sanitarie locali. 2. La provincia nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' sentita dalla conferenza dei sindaci in sede di esame dei piani attuativi della o delle aziende unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale e', anche in parte, ricompreso nel territorio di riferimento della provincia medesima, ai fini del raccordo tra programmazione sanitaria e programmazione dell'assistenza sociale. 3. La provincia partecipa altresi' all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci per l'integrazione con i programmi e gli interventi specifici di propria competenza.