Art. 130.
                        Normativa applicabile
    1.  All'esecuzione  dei  lavori  pubblici,  cosi'  come  definiti
dall'art. 2,  comma 1 della legge 109/1994e successive modificazioni,
si applicano le specifiche disposizioni statali e regionali vigenti.
    2.  Fatta  salva l'applicazione delle disposizioni di adeguamento
della  legislazione  italiana  all'ordinamento  comunitario europeo e
delle   disposizioni   comunitarie   comunque   vigenti   in   Italia
relativamente  alle  gare  per  l'acquisto  di  beni e servizi il cui
valore  di  stima, esclusa l'I.V.A., sia uguale o superiore a 200.000
euro,  le  Aziende  sanitarie  procedono  alla  scelta del contraente
secondo    le    modalita'   definite   nel   regolamento   aziendale
dell'attivita' contrattuale.
    3.  Per  la  gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed
educativi,  nonche'  per  la  fornitura di beni e servizi, le Aziende
sanitarie  possono avvalersi delle cooperative sociali ai sensi della
legge  8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)
e della l.r. 28 gennaio 1994, n. 13 e successive modificazioni.
    4.  Resta  salva  la possibilita' di stipulare convenzioni tra le
Aziende  sanitarie e le associazioni di volontariato di cui alla l.r.
26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni.