Art. 130. Normativa applicabile 1. All'esecuzione dei lavori pubblici, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1 della legge 109/1994e successive modificazioni, si applicano le specifiche disposizioni statali e regionali vigenti. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento comunitario europeo e delle disposizioni comunitarie comunque vigenti in Italia relativamente alle gare per l'acquisto di beni e servizi il cui valore di stima, esclusa l'I.V.A., sia uguale o superiore a 200.000 euro, le Aziende sanitarie procedono alla scelta del contraente secondo le modalita' definite nel regolamento aziendale dell'attivita' contrattuale. 3. Per la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, nonche' per la fornitura di beni e servizi, le Aziende sanitarie possono avvalersi delle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e della l.r. 28 gennaio 1994, n. 13 e successive modificazioni. 4. Resta salva la possibilita' di stipulare convenzioni tra le Aziende sanitarie e le associazioni di volontariato di cui alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modificazioni.