Art. 131.
                  Osservatorio generale dei prezzi
    1.  La  giunta  regionale, avvalendosi dell'osservatorio generale
regionale dei prezzi, istituito con l.r. 71/1988, cura la rilevazione
e l'elaborazione dei dati sui prezzi di beni e servizi necessari allo
svolgimento  delle attivita' delle Aziende sanitarie, con l'obiettivo
di consentire acquisizioni al miglior prezzo di mercato.
    2.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale  e'  adottato un
disciplinare  per l'organizzazione dell'osservatorio che individua le
modalita'  con le quali sono rilevati ed elaborati i dati concernenti
le  caratteristiche  ed  i  prezzi di beni e servizi utilizzati dalle
Aziende   sanitarie,   anche   con   riferimento  alla  potenzialita'
produttiva  e  competenza  dei  fornitori  ed  alla loro efficienza e
correttezza nell'esecuzione dei contratti.