Art. 131. Osservatorio generale dei prezzi 1. La giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio generale regionale dei prezzi, istituito con l.r. 71/1988, cura la rilevazione e l'elaborazione dei dati sui prezzi di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attivita' delle Aziende sanitarie, con l'obiettivo di consentire acquisizioni al miglior prezzo di mercato. 2. Con deliberazione della giunta regionale e' adottato un disciplinare per l'organizzazione dell'osservatorio che individua le modalita' con le quali sono rilevati ed elaborati i dati concernenti le caratteristiche ed i prezzi di beni e servizi utilizzati dalle Aziende sanitarie, anche con riferimento alla potenzialita' produttiva e competenza dei fornitori ed alla loro efficienza e correttezza nell'esecuzione dei contratti.