Art. 132.
                     Catalogo dei beni e servizi
    1.  Al  fine  di  consentire  alle Aziende sanitarie di conoscere
tempestivamente  le innovazioni tecnologiche o metodologiche relative
a beni e servizi necessari allo svolgimento delle attivita' aziendali
a  cura  della giunta regionale, e' predisposto un catalogo di beni e
servizi immessi sul mercato che rivestono caratteristiche innovative.
La inserzione nel catalogo e' effettuata su segnalazione dei soggetti
interessati,  tramite  corrispettivo  predeterminato  sulla  base  di
tariffe   approvate   annualmente   con  deliberazione  della  giunta
regionale.
    2.  La giunta regionale approva un disciplinare con cui determina
modalita'   di   gestione  del  servizio  e  stabilisce  criteri  per
l'inserzione  nel  catalogo  dei beni e servizi, al fine di garantire
parita' di trattamento tra i soggetti interessati.