Art. 132. Catalogo dei beni e servizi 1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie di conoscere tempestivamente le innovazioni tecnologiche o metodologiche relative a beni e servizi necessari allo svolgimento delle attivita' aziendali a cura della giunta regionale, e' predisposto un catalogo di beni e servizi immessi sul mercato che rivestono caratteristiche innovative. La inserzione nel catalogo e' effettuata su segnalazione dei soggetti interessati, tramite corrispettivo predeterminato sulla base di tariffe approvate annualmente con deliberazione della giunta regionale. 2. La giunta regionale approva un disciplinare con cui determina modalita' di gestione del servizio e stabilisce criteri per l'inserzione nel catalogo dei beni e servizi, al fine di garantire parita' di trattamento tra i soggetti interessati.