Art. 133.
                 Disposizioni per l'area fiorentina
    1.  Entro il 31 dicembre 2000 il consiglio regionale, su proposta
della   giunta   regionale,   sentita   la   conferenza  dei  sindaci
dell'Azienda  unita'  sanitaria locale 10 di Firenze, puo' provvedere
con  atto amministrativo a rettificare gli ambiti zonali dell'Azienda
medesima di cui all'allegato 1.
    2.  La  giunta  regionale  e' impegnata ad assumere le iniziative
necessarie  perche' l'Azienda unita' sanitaria locale 10 e le Aziende
ospedaliere  Careggi  e Meyer costituiscano sentita la conferenza dei
sindaci, dipartimenti operativi interaziendali ai sensi dell'art. 61,
comma  4,  finalizzati  ad  un'efficace  integrazione delle attivita'
sanitarie e delle connesse funzioni amministrative in particolare nel
settore  delle  attivita'  materno infantili e di quelle di emergenza
urgenza.
    3.   Gli   statuti   dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale  10,
dell'Azienda  ospedaliera  Careggi  e  dell'Azienda ospedaliera Meyer
individuano  strumenti  di gestione unitaria dei servizi di accesso e
di fruizione delle prestazioni.