Art. 133. Disposizioni per l'area fiorentina 1. Entro il 31 dicembre 2000 il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentita la conferenza dei sindaci dell'Azienda unita' sanitaria locale 10 di Firenze, puo' provvedere con atto amministrativo a rettificare gli ambiti zonali dell'Azienda medesima di cui all'allegato 1. 2. La giunta regionale e' impegnata ad assumere le iniziative necessarie perche' l'Azienda unita' sanitaria locale 10 e le Aziende ospedaliere Careggi e Meyer costituiscano sentita la conferenza dei sindaci, dipartimenti operativi interaziendali ai sensi dell'art. 61, comma 4, finalizzati ad un'efficace integrazione delle attivita' sanitarie e delle connesse funzioni amministrative in particolare nel settore delle attivita' materno infantili e di quelle di emergenza urgenza. 3. Gli statuti dell'Azienda unita' sanitaria locale 10, dell'Azienda ospedaliera Careggi e dell'Azienda ospedaliera Meyer individuano strumenti di gestione unitaria dei servizi di accesso e di fruizione delle prestazioni.