Art. 134.
Norme  finali  per  le  zone  della  VaI  di  Nievole,  della  Val di
                     Cornia-Elba e del Valdarno
    1.  Negli  statuti  delle  Aziende  unita'  sanitarie locali 3 di
Pistoia,  6  di  Livorno e 8 di Arezzo, in sede di attribuzione delle
deleghe  da  parte  del direttore generale ai responsabili delle zone
della  Val  di  Nievole, della Val di Cornia-Elba e del Valdarno sono
fatte salve deleghe e responsabilita' direzionali in essere alla data
di  entrata  in vigore della presente legge. Sono altresi' assicurate
le  strutture  organizzative finalizzate all'esercizio delle funzioni
oggetto di delega.
    2.   Per  l'arco  di  validita'  del  piano  sanitario  regionale
1999-2001,  le  risorse  finanziarie attribuite in forma di budget al
responsabile  delle  zone  di  cui  al  comma  1, non potranno essere
percentualmente  inferiori  a  quelle  riservate  per l'anno 1998 sul
bilancio  dell'Azienda  unita'  sanitaria locale di riferimento. Tali
risorse saranno programmate nei rispettivi piani attuativi locali.
    3.  Ferme restando le competenze delle conferenze dei sindaci, in
ciascuna  delle  zone  di  cui  al comma 1, e' costituito, al fine di
verificare  lo  stato  la  qualita'  dei  servizi  assistenziali,  un
comitato  composto  da  un rappresentante della giunta regionale, dal
direttore   generale   dell'Azienda   unita'   sanitaria   locale  di
riferimento  e  dal  responsabile  di  zona.  Il  comitato  riferisce
periodicamente  all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci
in merito agli esiti della verifica.
    4.   Per  l'arco  di  validita'  del  piano  sanitario  regionale
1999-2001,  il  responsabile  delle  zone cui al comma 1, e' nominato
dalla   giunta   regionale   su   proposta   del  direttore  generale
dell'Azienda  unita' sanitaria locale di riferimento. Nelle zon della
Val  di  Cornia  e  dell'Elba  e'  nominato un unico responsabile per
entrambe le zone.