Art. 134. Norme finali per le zone della VaI di Nievole, della Val di Cornia-Elba e del Valdarno 1. Negli statuti delle Aziende unita' sanitarie locali 3 di Pistoia, 6 di Livorno e 8 di Arezzo, in sede di attribuzione delle deleghe da parte del direttore generale ai responsabili delle zone della Val di Nievole, della Val di Cornia-Elba e del Valdarno sono fatte salve deleghe e responsabilita' direzionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresi' assicurate le strutture organizzative finalizzate all'esercizio delle funzioni oggetto di delega. 2. Per l'arco di validita' del piano sanitario regionale 1999-2001, le risorse finanziarie attribuite in forma di budget al responsabile delle zone di cui al comma 1, non potranno essere percentualmente inferiori a quelle riservate per l'anno 1998 sul bilancio dell'Azienda unita' sanitaria locale di riferimento. Tali risorse saranno programmate nei rispettivi piani attuativi locali. 3. Ferme restando le competenze delle conferenze dei sindaci, in ciascuna delle zone di cui al comma 1, e' costituito, al fine di verificare lo stato la qualita' dei servizi assistenziali, un comitato composto da un rappresentante della giunta regionale, dal direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale di riferimento e dal responsabile di zona. Il comitato riferisce periodicamente all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci in merito agli esiti della verifica. 4. Per l'arco di validita' del piano sanitario regionale 1999-2001, il responsabile delle zone cui al comma 1, e' nominato dalla giunta regionale su proposta del direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale di riferimento. Nelle zon della Val di Cornia e dell'Elba e' nominato un unico responsabile per entrambe le zone.