Art. 135.
                         Relazioni sindacali
    1.  La  giunta  regionale,  i  direttori  generali  dell  Aziende
sanitarie,  l'A.R.S.,  la conferenza permanente per la programmazione
socio sanitaria, le conferenze dei sindaci, in relazione alle proprie
competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto
dei diritti di informazione, consultazione e contrattazione sindacale
previsti  dalle  vigenti  norme  statali  e  regionali, dai contratti
nazionali e dagli accordi decentrati.