Art. 135. Relazioni sindacali 1. La giunta regionale, i direttori generali dell Aziende sanitarie, l'A.R.S., la conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria, le conferenze dei sindaci, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.