Art. 136. Norme transitorie e finali per la gestione del patrimonio 1. Ai beni trasferiti ai sensi dell'art. 100, Ie Aziende sanitarie attribuiscono un valore iniziaIe calcolato: a) per i beni immobili, in base ai criteri stabilii dalle vigenti disposizioni in tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); b) per i beni mobili costituenti immobilizzazioni materiali, tenendo conto del loro prezzo di acquisto, ammortizzato in base ai parametri definiti dalla giunta regionale; c) per le scorte, facendo riferimento al prezzo di acquisto ponderato degli ultimi tre mesi; d) per i valori mobiliari, in base al prezzo d'acquisto o alla quotazione media dell'ultimo trimestre ; e) per le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di debito o credito, utlizzando i dati desumibili dalla contabilita' finanziaria delle Aziende unita' sanitarie locali 2. I valori iniziali, di cui al comma 1, sono successivamente aggiornati in conformita' a quanto previsto dall'art. 113, comma 3. 3. I beni immobili sostituiti da beni di nuova edificazione ovvero acquistati o ristrutturati mediante finaziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1998, n. 67, sono dismessi entro un anno dalla agibilita' della nuova struttura e dal collaudo complessivo delle opere e delle attrezzaure in dotazione. 4. Per i beni dismessi', in quanto sostituiti ai sensi del comma 3, per i beni da reddito e per i beni strumentali non utilizzati direttamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti ai sensi dell'art. 100, i proventi realizzati a seguito del relativo smobilizzo sono destinati a finanziare il completamente del piano di investimenti regionali.