Art. 136.
      Norme transitorie e finali per la gestione del patrimonio
    1.   Ai  beni  trasferiti  ai  sensi  dell'art. 100,  Ie  Aziende
sanitarie attribuiscono un valore iniziaIe calcolato:
      a) per  i  beni  immobili,  in  base  ai criteri stabilii dalle
vigenti  disposizioni  in  tema  di  imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.);
      b) per  i  beni  mobili costituenti immobilizzazioni materiali,
tenendo  conto  del  loro prezzo di acquisto, ammortizzato in base ai
parametri definiti dalla giunta regionale;
      c) per  le  scorte,  facendo  riferimento al prezzo di acquisto
ponderato degli ultimi tre mesi;
      d) per  i valori mobiliari, in base al prezzo d'acquisto o alla
quotazione media dell'ultimo trimestre ;
      e) per le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni
di  debito o credito, utlizzando i dati desumibili dalla contabilita'
finanziaria delle Aziende unita' sanitarie locali
      2.  I  valori iniziali, di cui al comma 1, sono successivamente
aggiornati in conformita' a quanto previsto dall'art. 113, comma 3.
    3.  I  beni  immobili  sostituiti  da  beni di nuova edificazione
ovvero  acquistati  o  ristrutturati  mediante  finaziamenti  di  cui
all'art.  20 della legge 11 marzo 1998, n. 67, sono dismessi entro un
anno   dalla   agibilita'   della  nuova  struttura  e  dal  collaudo
complessivo delle opere e delle attrezzaure in dotazione.
    4.  Per i beni dismessi', in quanto sostituiti ai sensi del comma
3,  per  i  beni  da  reddito e per i beni strumentali non utilizzati
direttamente  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge,
trasferiti  ai  sensi  dell'art. 100, i proventi realizzati a seguito
del  relativo smobilizzo sono destinati a finanziare il completamente
del piano di investimenti regionali.