Art. 137. Norme transitorie per l'attivita' contrattuale 1. Fino alla data di adozione del regolamento aziendale dell'attivita' contrattuale di cui all'art. 121, le procedure di contrattazione poste in essere dalle Aziende sanitarie restano disciplinate dalla normativa regionale previgente. 2. I rapporti convenzionali in essere con gli istituti tesorieri restano in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti previsti dall'art. 119, comma 2. Le relative procedure di affidamento sono avviate entro centottanta giorni dalla data di adozione del regolamento aziendale dell'attivita' contrattuale. 3. Qualora entro il 31 ottobre 2000 le Aziende sanitarie non abbiano provveduto ad adottare il regolamento dell'attivita' contrattuale, le medesime devono informare la propria attivita' contrattuale alle specifiche disposizioni che la giunta regionale e' autorizzata ad emanare allo scopo di assicurare l'attuazione dei principi introdotti dal decreto delegato.