Art. 137.
           Norme transitorie per l'attivita' contrattuale
    1.   Fino   alla  data  di  adozione  del  regolamento  aziendale
dell'attivita'  contrattuale  di  cui  all'art. 121,  le procedure di
contrattazione  poste  in  essere  dalle  Aziende  sanitarie  restano
disciplinate dalla normativa regionale previgente.
    2.  I rapporti convenzionali in essere con gli istituti tesorieri
restano in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti previsti
dall'art. 119,  comma  2.  Le  relative procedure di affidamento sono
avviate   entro   centottanta  giorni  dalla  data  di  adozione  del
regolamento aziendale dell'attivita' contrattuale.
    3.  Qualora  entro  il  31 ottobre  2000 le Aziende sanitarie non
abbiano   provveduto   ad   adottare  il  regolamento  dell'attivita'
contrattuale,  le  medesime  devono  informare  la  propria attivita'
contrattuale  alle specifiche disposizioni che la giunta regionale e'
autorizzata  ad  emanare  allo  scopo  di assicurare l'attuazione dei
principi introdotti dal decreto delegato.